legge iniziativa popolare: togliere il quorum e migliorare gli strumenti di democrazia diretta
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Messaggio Da paolo michelotto Gio Giu 16, 2011 5:22 am

Qui c'è il testo della prima bozza compilata a partire dalla legge Peterlini + proposta revoca su esempio costituzione Venezuela + proposta referendum senza quorum negli enti locali

Ecco il file in formato doc (perchè tiene la formattazione). Ci sono 3 colonne: la I è la proposta Peterlini, la II è la mia sintesi (ho solo aggiunto il capo III e il capo IV), la III colonna serve per i commenti. Aspetto critiche, proposte, correzione, stroncature e aggiunte.

http://www.paolomichelotto.it/blog/wp-content/uploads/2011/06/legge-iniziativa-popolare-togliere-il-quorum-01.doc


È un punto da cui partire. È l’unione della proposta Peterlini:

1. introduzione del referendum confermativo facoltativo: tutte le leggi prima di diventare effettive rimangono in un limbo per un periodo prefissato. Se un numero x di cittadini raccoglie le firme necessarie, allora detta legge diventa un quesito referendario. Se la maggioranza dei votanti dice NO, non diventa legge (come in Svizzera dal 1874).

2. abolizione del quorum (come in Svizzera e gran parte dei paesi democratici del mondo).

3. introduzione della iniziativa di legge per le modifiche costituzionali (tempi certi, se non accettata dal parlamento diventa un referendum propositivo, il parlamento ha facoltà di presentare contemporaneamente una controproposta) – (come in Svizzera dal 1891).

A cui ho aggiunto la revoca degli eletti, su esempio della costituzione del Venezuela art. 72.

Infine ho proposto di aggiornare l’art. 118 per obbligare tutti gli enti locali ad avere nel loro statuti tutti i tipi di referendum, senza quorum, su tutti i temi di competenza dell’ente.

Ecco il file in formato doc (perchè tiene la formattazione). Ci sono 3 colonne: la I è la proposta Peterlini, la II è la mia sintesi (ho solo aggiunto il capo III e il capo IV), la III colonna serve per i commenti. Aspetto critiche, proposte, correzione, stroncature e aggiunte.



PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PER TOGLIERE IL QUORUM E MIGLIORARE GLI STRUMENTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA


Capo I

(Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 della Costituzione con introduzione dell’iniziativa di legge popolare ed il referendum confermativo popolare nonché introduzione dell’iniziativa legislativa popolare costituzionale)

Art. 1

1. L’articolo 70 della Costituzione:

“Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.”

è sostituito dal seguente:

“Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere e dal popolo sovrano ogni volta che un numero minimo di lettori ne faccia richiesta.”

Art. 2

1. L’articolo 71 della Costituzione:

“Art. 71. – L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.”

è sostituito dal seguente:

“Art. 71. – L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, ad un numero minimo di elettori, da stabilire con legge dello Stato, ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Hanno diritto di esercitare l’iniziativa di legge e di partecipare alla votazione popolare tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La legge determina le modalità di attuazione dell’iniziativa popolare e del diritto alla votazione referendaria deliberativa.”

Art. 3

1. L’articolo 73 della Costituzione:

“Art. 73. – Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

è sostituito dal seguente:

“Art. 73. – Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta di legge di iniziativa popolare, da parte di un numero minimo di elettori, da stabilire con legge dello Stato, di un progetto redatto in articoli. La durata massima utile per la raccolta delle firme richieste per l’iniziativa popolare viene stabilita dalla legge dello Stato. La proposta di legge di iniziativa popolare, che deve essere formulata secondo il principio dell’unità della materia, viene presentata ad una Camera e segue l’iter legislativo previsto dall’articolo 72.

Qualora una proposta di legge ad iniziativa popolare, di cui al comma precedente, non venga tradotto in legge dal Parlamento entro un congruo periodo di tempo, da stabilire con legge, la proposta è sottoposta alla votazione popolare deliberativa, previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale, che decide con sentenza in seguito al deposito da parte del Comitato promotore di un numero di firme di elettori non inferiore a cinquantamila.

Qualora il Parlamento modifica la proposta di legge di iniziativa popolare o approva un proprio disegno di legge in materia, il comitato promotore dell’iniziativa popolare, composto da un numero minimo di elettori da stabilire con legge dello Stato, decide a maggioranza se ritirare il disegno di legge ad iniziativa popolare o far valere il diritto alla votazione popolare deliberativa.

In quest’ultimo caso ambedue le proposte vengono sottoposte a votazione referendaria. In questo caso le domande all’elettore sono tre: se preferisce la proposta popolare al diritto vigente; se preferisce la controproposta del Parlamento al diritto vigente; quale proposta deve entrare in vigore se gli elettori preferiscono entrambe le proposte al diritto vigente.

Una proposta è approvata se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi sia nella maggioranza delle regioni che sull’intero territorio nazionale. Se viene approvata sia la proposta popolare che la controproposta parlamentare decide il risultato della terza domanda.

La legge determina altresí le modalità relative ai criteri di ammissione dei referendum propositivi, effettuata a cura della Corte Costituzionale, su richiesta del comitato promotore, in data precedente alla raccolta delle adesioni.

Art. 4

1. L’articolo 74 della Costituzione:

“Art. 74. – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.”

è sostituito dal seguente:

“Art. 74. – È sospesa l’entrata in vigore di una legge o di un atto avente valore di legge per sottoporlo a referendum confermativo, quando lo richiedono entro 10 giorni dall’avvenuta approvazione un comitato, composto da un numero minimo di elettori, da stabilire con legge dello Stato, o un Consiglio regionale. È indetto il referendum confermativo quando, di seguito, entro tre mesi dall’avvenuta approvazione in sede parlamentare o governativa della legge o dell’atto avente valore di legge tale richiesta viene sostenuta da un numero minimo di cittadini aventi diritto al voto, da stabilire con legge dello Stato, o da 5 Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum confermativo per le leggi di bilancio.

Hanno diritto di partecipare al referendum confermativo tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum confermativo entra in vigore se la richiesta di referendum confermativo non viene sostenuta dal numero minimo di cittadini stabilito con legge dello Stato o quando una maggioranza dei voti validamente espressi si esprime a favore.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum confermativo.”.

Art. 5

1. L’articolo 75 della Costituzione:

“Art. 75. – È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.”

è sostituito dal seguente:

“Art. 75. – Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione parlamentare o popolare.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da esso stabilito e si può chiedere l’indizione di un referendum abrogativo soltanto dal momento che la legge è entrata in vigore. Se si arriva al referendum confermativo popolare con esito sfavorevole alla legge, essa viene abrogata e non può più essere riapprovata entro la medesima legislatura.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.”.

CAPO II

(Modifiche all’ articolo 138 della Costituzione e introduzione dell’iniziativa legislativa costituzionale)

Art. 6

1. L’articolo 138 della Costituzione:

“Art. 138. – Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.”

è sostituito dal seguente:

“Art. 138. – Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate con il 60% dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi sono poi sottoposte a referendum confermativo popolare, quando entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o un numero minimo di elettori, da stabilire con legge dello Stato, o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

I principi fondamentali della Costituzione, i diritti umani sanciti dalle fonti internazionali, le libertà e i diritti dei cittadini fissati nella prima parte della Carta costituzionale non possono essere ridotti o disconosciuti, così come non possono esserne indebolite le garanzie di tutela disposte nella seconda parte. Le leggi di revisione della Costituzione devono essere formulate tenendo conto del principio dell’unità della materia.

La Corte Costituzionale si pronuncia sulla conformità della revisione a tali imperativi entro novanta giorni dalla prima approvazione in entrambe le Camere.

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi di revisione della Costituzione, mediante la proposta da parte di un numero minimo di elettori, da stabilire con legge dello Stato, di un progetto redatto in articoli e segue l’iter come previsto dall’art. 73. La durata massima utile per la raccolta delle firme richieste per l’iniziativa legislativa costituzionale popolare viene stabilita dalla legge dello Stato.

Entro novanta giorni dalla presentazione della proposta di legge alla Camera la Corte Costituzionale si pronuncia sull’ammissibilità della proposta, dopodiché un numero minimo di elettori, da stabilire con legge dello Stato, possono richiedere che la proposta di legge sia sottoposta a referendum popolare.

Qualora una proposta di legge costituzionale ad iniziativa popolare non venga tradotta in legge entro un congruo periodo di tempo, da stabilire con legge dello Stato, la proposta è sottoposta al referendum popolare.

Il Parlamento può presentare una controproposta in materia, che deve essere approvata secondo l’iter legislativo previsto dal primo comma. In questo caso ambedue le proposte dichiarate ammissibili da parte della Corte Costituzionale, vengono sottoposte alla votazione referendaria. In questo caso le domande all’elettore sono tre: se preferisce la proposta popolare al diritto vigente; se preferisce la controproposta del Parlamento al diritto vigente; quale proposta deve entrare in vigore se gli elettori preferiscono entrambe le proposte al diritto vigente.

Una proposta è approvata se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi sia nella maggioranza delle regioni che sull’intero territorio nazionale. Se viene approvata sia la proposta popolare che la controproposta parlamentare decide il risultato della terza domanda..

La legge determina le modalità di attuazione dell’iniziativa legislativa costituzionale popolare e del referendum confermativo popolare.

CAPO III

(Modifiche all’ articolo 67 della Costituzione e introduzione della revoca)

Art. 7

1. L’articolo 67 della Costituzione:

“Art. 67. – Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.”

è sostituito dal seguente:

“Art. 67. – Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione.

Tutti gli incarichi ricoperti grazie al voto popolare sono soggetti a revoca. Una volta che sia trascorso metà del mandato della persona eletta, un numero di elettori pari almeno al 20% dei cittadini aventi diritto al voto del collegio dell’eletto, possono realizzare una petizione per ottenere un referendum di revoca del mandato del soggetto. Quando un numero di elettori uguale o più grande del numero di quelli che elessero il rappresentante, votano in favore della revoca, fatto salvo che un numero di elettori pari o superiore al 25% del totale degli elettori aventi diritto al voto, votino nel referendum di revoca, il mandato del rappresentante dovrà essere considerato revocato e dovrà essere presa una azione immediata per riempire la posizione vacante, come previsto da questa costituzione e dalla legge.

CAPO IV

(Modifiche all’ articolo 118 della Costituzione e introduzione dei referendum senza quorum negli enti locali)

Art. 8

1. L’articolo 118 della Costituzione:

“Art. 118. – Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”

è sostituito dal seguente:

“Art. 118. – Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà e prevedono nei loro statuti i referendum confermativi facoltativi, abrogativi e propositivi, senza quorum di partecipazione, sui tutti i temi di competenza dell’ente.”http://www.paolomichelotto.it/blog/wp-content/uploads/2011/06/legge-iniziativa-popolare-togliere-il-quorum-01.dochttp://www.paolomichelotto.it/blog/wp-content/uploads/2011/06/legge-iniziativa-popolare-togliere-il-quorum-01.doc
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