legge iniziativa popolare: togliere il quorum e migliorare gli strumenti di democrazia diretta
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Proposta di riformulazione seconda parte dell'art. 73

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Messaggio Da Enrico Pistelli Mer Set 14, 2011 9:56 am

Seconda parte art. 73

Versione Bozza V

Il parlamento deve prendere in esame la proposta di legge di iniziativa popolare ed esprimersi approvandola o rifiutandola, entro 24 mesi.
Entrambe le camere hanno il diritto di proporre al comitato di iniziativa emendamenti che possono essere accettati o rifiutati dal comitato di iniziativa.

Qualora il voto parlamentare non avvenga entro i 24 mesi dalla presentazione della legge, la legge passera' al voto popolare previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale.

Il numero di firme necessario per una legge di inizativa popolare a voto popolare e' dell' 1 % del numero degli elettori ed il tempo di raccolta e' di 18 mesi.
Qualora siano state raccolte 1/3 delle firme valide il comitato di iniziativa può domandare un esame di ammissibilita' della legge alla corte costituzionale.

Al termine della raccolta delle firme valide e qualora la raccolta abbia rispettato i tempi prescritti, previo controllo di ammissibilita' della corte costituzionale, il parlamento puo' elaborare una controproposta e presentarla al comitato di iniziativa.

Se il comitato di iniziativa accetta la controproposta questa e' approvata come legge e viene promulgata, seguendo le procedure relative.

Mia riformulazione

Il parlamento deve prendere in esame la proposta di legge di iniziativa popolare ed esprimersi approvandola o rifiutandola, trascorsi al massimo 12 mesi dalla data della presentazione. Entrambe le camere hanno il diritto di proporre al comitato di iniziativa popolare emendamenti che possono essere accettati o rifiutati dal comitato stesso.

Qualora il parlamento non si esprima entro i 12 mesi dalla presentazione della legge, la legge sarà sottoposta all'approvazione attraverso il voto popolare, previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale.
Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una legge di iniziativa popolare a voto popolare deve essere almeno pari all'1% del numero degli elettori; le firme devono essere raccolte tutte nei 18 mesi successivi alla data di presentazione dell'iniziativa di legge popolare.Qualora sia stato raccolto almeno un terzo delle firme necessarie il comitato può domandare un esame di ammissibilità della legge alla corte costituzionale.

Una volta convalidata la raccolta delle firme necessarie al sostegno dell'iniziativa di legge popolare, previo controllo di ammissibilità della corte costituzionale, il parlamento può elaborare una controproposta e presentarla al comitato di iniziativa popolare.

Se il comitato di iniziativa popolare accetta la controproposta questa è approvata come legge e viene promulgata, seguendo le procedure relative.

Enrico Pistelli

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