legge iniziativa popolare: togliere il quorum e migliorare gli strumenti di democrazia diretta
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Bozza 009 scritta dopo incontro a Rovereto 3 ottobre 2011

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Messaggio Da paolo michelotto Mer Ott 05, 2011 9:55 pm


Bozza 009


lunedì ci siamo incontrati per tutta la giornata 7 persone appassionate di DD provenienti da Vicenza, Padova, Mantova, Trento, Milano, Como, Rovereto.

Bozza 009 scritta dopo incontro a Rovereto 3 ottobre 2011 Democrazia-diretta

E abbiamo proseguito la discussione sulla proposta di legge di iniziativa popolare per togliere il quorum e migliorare gli strumenti di democrazia diretta.

Abbiamo mantenuto uguali gli articoli già discussi in precedenza, tranne l’art. 69 che nella versione precedente ci sembrava poco chiaro e che ora diventa così:

Art. 69. I membri del Parlamento ricevono un’indennità determinata dagli elettori al momento del voto.

Gli elettori scelgono nella scheda elettorale un numero intero compreso tra 1 e 10, la cui media aritmetica ottenuta dalle indicazioni di voto valide viene moltiplicata per il reddito medio pro capite dei cittadini italiani, arrotondata al primo decimale.


Poi gran parte della giornata siamo stati impegnati a discutere l’art. 73

Abbiamo pensato che l’ultima versione di Zaquini, Pistelli, forum, era troppo lunga, dettagliata e complessa. E quindi abbiamo pensato di suddividerla in questo modo. Ovviamente la numerazione è provvisoria.

Art. 73 (xx) Iniziativa di Legge popolare a voto parlamentare.

Il popolo può esercitare l’iniziativa delle leggi mediante la proposta di legge di iniziativa popolare a voto parlamentare.

I promotori di una legge di iniziativa popolare a voto parlamentare devono costituirsi in comitato composto da almeno 11 persone aventi diritto di voto.

Il comitato deve rendere conto pubblicamente, con criteri di massima trasparenza, di tutti i movimenti di denaro relativi all’iniziativa, pena la decadenza della stessa.

Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una legge di iniziativa popolare a voto parlamentare deve essere almeno pari allo 0,1% del numero degli elettori della Camera dei Deputati. Il tempo per la raccolta di firme è di massimo 18 mesi.

Il testo della proposta di legge di iniziativa popolare a voto parlamentare deve essere consegnato alla cancelleria della Camera dei deputati.

Una legge di iniziativa popolare a voto parlamentare, in seguito alla raccolta delle firme valide nei tempi prescritti, segue l’iter legislativo previsto dall’articolo 72.

Il parlamento deve prendere in esame la proposta di legge di iniziativa popolare a voto parlamentare e votarla nel termine massimo di 12 mesi dalla data di presentazione alla Cancelleria della Camera dei Deputati.

In mancanza di voto parlamentare la legge sarà sottoposta a voto popolare, previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale.

Art. 73 (yy) Iniziativa di Legge popolare a voto popolare.

Il popolo può esercitare l’iniziativa delle leggi mediante la proposta di legge di iniziativa popolare a voto popolare.

I promotori di una legge di iniziativa popolare a voto popolare devono costituirsi in comitato composto da almeno 11 persone aventi diritto di voto.

Il comitato deve rendere conto pubblicamente, con criteri di massima trasparenza, di tutti i movimenti di denaro relativi all’iniziativa, pena la decadenza della stessa.

Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una legge di iniziativa popolare a voto popolare deve essere almeno pari all’1% del numero degli elettori della Camera dei Deputati. Il tempo per la raccolta di firme è di massimo 18 mesi.

Il testo della proposta di legge di iniziativa popolare a voto popolare deve essere consegnato alla cancelleria della Camera dei deputati.

Una legge di iniziativa popolare a voto popolare, in seguito alla raccolta delle firme valide nei tempi prescritti, segue l’iter legislativo previsto dall’articolo 72.

Il parlamento deve prendere in esame la proposta di legge di iniziativa popolare a voto popolare nel termine massimo di 6 mesi dalla data di presentazione alla Cancelleria della Camera dei Deputati.

Entrambe le camere hanno il diritto di proporre al comitato di iniziativa popolare a voto popolare emendamenti, nel rispetto dello spirito originario della proposta di legge, che possono essere accettati o rifiutati dal comitato stesso.

In caso che il parlamento approvi la legge con gli eventuali emendamenti accettati dal comitato non si procede al voto popolare.

In mancanza di approvazione parlamentare la legge sarà sottoposta a voto popolare, previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale.

Il parlamento può elaborare una controproposta di legge.

La proposta popolare e la controproposta parlamentare sono sottoposte al voto popolare.

Se esiste una controproposta parlamentare, gli elettori potranno votare a favore della iniziativa popolare o a favore della controproposta parlamentare, oppure contro entrambe.

Nel caso che la proposta e la controproposta raccolgano insieme la maggioranza dei voti, viene approvata l’opzione delle due che ha ottenuto più voti.

Ecco la bozza 009 con l’ultima versione. Contiene uno spazio per i commenti, chi lo desidera, può scriverli lì e poi inviarmi il file al mio indirizzo paolorovechiocciolagmailpuntocom (ovviamente cambiando la chiocciola con @ e il punto con .). Poi farò una versione con tutti i commenti riportati in un’unico documento.

Bozza 009


Qui la discussione su come proseguire. Incontri dal vivo, su skype o su altri sistemi?

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paolo michelotto
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