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art. 118 - Enti Locali

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Messaggio Da paolo michelotto Mer Lug 06, 2011 4:42 am

questo articolo è basato sulla
bozza 003, come da riunione del 05/07/2011.

Ogni commento, correzione e precisazione è ben accetta. Partiamo da questa versione e proseguiamo.


Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà e prevedono nei loro statuti i referendum confermativi facoltativi, abrogativi, propositivi, di revoca degli eletti, senza quorum di partecipazione, sui tutti i temi di competenza dell'ente.
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art. 118 - Enti Locali Empty contributo di Enrico Pistelli

Messaggio Da paolo michelotto Mer Lug 06, 2011 5:23 pm

Riporto qui quanto Enrico aveva scritto in un altro punto del forum:

https://quorum.forumattivo.it/t81-verbale-diretta-skype-5-07#222


Riformulazione dell'art. 118.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Promuovono la partecipazione dei cittadini all’azione politico-legislativa, includendo nei loro statuti i referendum consultivi, confermativi, abrogativi e propositivi delle leggi, e quelli di revoca degli eletti e dei nominati alle cariche pubbliche, senza quorum di partecipazione, su tutti i temi di competenza dell'ente.
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art. 118 - Enti Locali Empty modifica al testo proposto da Enrico

Messaggio Da paolo michelotto Gio Lug 14, 2011 7:55 pm

Enrico ha scritto come aggiunta all'attuale art. 118 questa frase:

Promuovono la partecipazione dei cittadini all’azione politico-legislativa, includendo nei loro statuti i referendum consultivi, confermativi, abrogativi e propositivi delle leggi, e quelli di revoca degli eletti e dei nominati alle cariche pubbliche, senza quorum di partecipazione, su tutti i temi di competenza dell'ente.

1. io cambierei "propositivi delle leggi" in "propositivi" togliendo "delle leggi" perchè i comuni ad esempio non fanno leggi, ma atti amministrativi e quindi non varrebbe nel loro caso.

2. inoltre metterei il referendum revocatorio in una frase separata, perchè non si può scrivere "revoca degli eletti... su tutti i temi di competenza dell'ente."

Quindi la frase aggiunta alla fine dell'attuale art. 118 (la parte non in grassetto è l'art. attuale) che propongo, diventa:

art. 118
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Promuovono la partecipazione dei cittadini all’azione politico-legislativa, includendo nei loro statuti i referendum consultivi, confermativi, abrogativi e propositivi, senza quorum di partecipazione, su tutti i temi di competenza dell'ente. Negli statuti di tali enti dovrà anche essere previsto il referendum di revoca degli eletti e dei nominati alle cariche pubbliche, senza quorum di partecipazione
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