legge iniziativa popolare: togliere il quorum e migliorare gli strumenti di democrazia diretta
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Messaggio Da andreacarbonaro Sab Giu 25, 2011 5:49 am

ARTICOLO 6

INIZIATIVA POPOLARE

1. I soggetti di cui al precedente articolo 3 esercitano l’iniziativa degli atti dicompetenza del Consiglio comunale presentando una proposta di deliberazione accompagnata da una relazione illustrativa sottoscritta con le firme di trecento elettori raccolte nei tre mesi precedenti il deposito.

2. Il Consiglio comunale delibera nel merito della proposta di iniziativa popolare nei tempi stabiliti dalla Conferenza dei capigruppo e comunque non oltre tre mesi dal deposito del testo, sottoscritto presso la Segreteria generale.

3. Un rappresentante dei sottoscrittori ha facoltà di illustrare la proposta alla Commissione consiliare competente.

4. Le proposte di cui al precedente comma 1 sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri previsti dalle normative vigenti.

ARTICOLO 7

CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

1. Il Comune può consultare la popolazione, o parti di questa, e comunque limitatamente su materia di esclusiva competenza locale in ragione dell’oggetto della consultazione medesima, secondo modalità idonee allo scopo, che vengono disciplinate dal regolamento. Lo stesso può prevedere l’utilizzo dei mezzi informatici e telematici e deve, comunque, prevedere adeguate forme di pubblicità.

2. La consultazione è indetta dal Consiglio Comunale su proposta di un quarto dei suoi componenti o della Giunta Comunale e non può avere luogo in coincidenza con scadenze elettorali politiche, comunali e circoscrizionali.

3. Il Sindaco provvede a che le risultanze della consultazione siano tempestivamente trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale affinché vengano prontamente esaminate dal Consiglio stesso secondo le modalità individuate dal regolamento. Alle valutazioni consiliari delle risultanze ed agli eventuali atti consequenziali viene data adeguata pubblicità.

ARTICOLO 8

REFERENDUM CONSULTIVO
1. Il Sindaco indice il referendum consultivo su richiesta dei due terzi del Consiglio Comunale o su richiesta di 500 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune su questioni di rilevanza generale attinente alla competenza comunale.Il Sindaco indice, altresì, il referendum propositivo quando lo richiedano 500 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. La richiesta deve essere proposta da un comitato promotore composto da almeno 20 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. Il quesito, illustrato nella proposta, con riferimento al quale deve avvenirela raccolta delle firme in un arco di tempo non superiore a tre mesi deve essere formulato in modo chiaro ed univoco.

3. I Referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale,non possono essere sottoposti a referendum:a) lo statuto, i regolamenti del Consiglio comunale;b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe (rette, contributi ed altri prelievi);d) i provvedimenti inerenti l’assunzione di mutui o l’emissione di prestiti;e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende o istituzioni(provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche odecadenze o, comunque, persone);f) gli atti relativi al personale del Comune;g) gli oggetti sui quali il consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;h) i provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili,permute, appalti o concessioni;i) gli atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose.

4. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l’attività deliberativa sul medesimo oggetto salvo che, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità ed urgenza.

5. La proposta, prima della raccolta delle firme, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un comitato di garanti. Se la proposta viene giudicata ammissibile, il Comitato giudicherà, dopo la raccolta delle firme, sulla regolarità delle sottoscrizioni. Il Comitato è presieduto dal Segretario Generale, ed è composto da due membri in possesso di Laurea in Giurisprudenza con esperienza nell’esercizio della professione di Avvocato designati a votazione palese dal Consiglio Comunale di cui uno espressione della minoranza.

6. Il Consiglio comunale deve pronunciarsi sull’oggetto del referendumentro 30 giorni dalla data di proclamazione dei risultati se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

7. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti. I referendum non possono essere indetti nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

8. La consultazione relativa a tutte le richieste di referendum presentate nel corso dell’anno solare sono effettuate in un unico turno e nella stessa giornata, nei primi tre mesi dell’anno successivo.

9. Non possono essere presentati quesiti referendari su materie che abbiano già formato oggetto di referendum negli ultimi tre anni.

10. Se, prima dello svolgimento del referendum di iniziativa popolare, il Consiglio comunale abbia deliberato sul medesimo oggetto e nel senso richiesto dal comitato promotore, il referendum non ha più corso.

11. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto. Il regolamento determina, altresì, le modalità perl’informazione dei cittadini sul referendum e per lo svolgimento della campagna referendaria.

andreacarbonaro

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Messaggio Da andreacarbonaro Dom Giu 26, 2011 12:19 pm

Commento all'art. 8 (Referendum consultivo):
comma 3, estrapolo:
I Referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale,non possono essere sottoposti a referendum:a) lo statuto, i regolamenti del Consiglio comunale;b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe (rette, contributi ed altriprelievi);d) i provvedimenti inerenti l’assunzione di mutui o l’emissione diprestiti;e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca deirappresentanti del Comune presso Enti, aziende o istituzioni(provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche odecadenze o, comunque, persone);f) gli atti relativi al personale del Comune;g) gli oggetti sui quali il consiglio deve esprimersi entro terministabiliti dalla legge;h) i provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili,permute, appalti o concessioni;i) gli atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose.

Commento:Praticamente i 20 cittadini del Comune di Noto, proponenti all'amministrazione un Referendum consultivo, che avranno raccolto le 500 firme previste degli altri cittadini di Noto, su cosa potranno chiedere di essere consultati?... sull'aria fritta?

comma 4, estrapolo:
"Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l’attività deliberativa sul medesimo oggetto salvo che, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità ed urgenza."

Commento:
Che significa? Se i 20 proponenti il referendum hanno raccolto le 500 firme necessarie, ritenute valide, ed è stato indetto quindi Referendum, questo può essere poi sospeso se i 2/3 dei consiglieri comunali o della Giunta comunale delibera in via provvisoria ed urgente quello che vuole?

comma 6, estrapolo:
"Il Consiglio comunale deve pronunciarsi sull’oggetto del referendum entro 30 giorni dalla data di proclamazione dei risultati se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune."

Commento:
Il Consiglio deve pronunciarsi... ma... in maniera vincolante al risultato del referendum? Non è specificato. Il referendum consultivo è una consultazione e basta... se i cittadini non hanno modo di chiedere una nuova azione deliberativa da solo non serve a un cazzo... può trasformarsi in una semplice presa in giro che da appunto la parvenza ai cittadini di poter contare qualcosa... nulla più.

comma 10, estrapolo:
"Se, prima dello svolgimento del referendum di iniziativa popolare, il Consiglio comunale abbia deliberato sul medesimo oggetto e nel senso richiesto dal comitato promotore, il referendum non ha più corso."

Commento:Che potere hanno i cittadini rispetto a quello degli amministratori se questi ultimi deliberano diversamente PRIMA di dar luogo al Referendum?

comma 11, estrapolo:

"Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto. Il regolamento determina, altresì, le modalità perl’informazione dei cittadini sul referendum e per lo svolgimento della campagna referendaria."

Commento:
Il Regolamento cosa dice in merito?

CONCLUSIONI:
Ma stiamo scherzando? La partecipazione dei cittadini è una cosa... la sovranità dei cittadini è un'altra cosa.

andreacarbonaro

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Messaggio Da andreacarbonaro Dom Giu 26, 2011 2:06 pm

Ci sarà qualche modo per farlo modificare con la partecipazione dei cittadini ?

andreacarbonaro

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