legge iniziativa popolare: togliere il quorum e migliorare gli strumenti di democrazia diretta
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Messaggio Da paolo michelotto Mer Giu 29, 2011 5:07 am

per limiti biologici ho fotografato i risultati delle votazioni delle proposte da inserire nella legge di iniziativa popolare alle ore 6 del 29 giugno 2011. Ed ho creato questa immagine definitiva, dove ho messo in ordine di voto SI le varie proposte.

questi i risultati della votazione Proposte-dd-pi%C3%B9-votate

Ora dobbiamo proseguire e trasformare queste idee in testo di legge. Che metodo usiamo?

Visto che commentare qui poi si perde quando il post diventa vecchio, idem su FB, ho aperto una apposita sezione del forum dove ognuno può suggerire la strada da percorrere. Che è questa.

Le norme a cui dobbiamo sottostare sono: l’art. 71 della costituzione e la legge ordinaria 352/70.

Art. 71 Costituzione

Art. 71. L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.



Testo della Legge 25/05/70 n° 352 Riguardanti la iniziativa del popolo nella formazione delle leggi:

TITOLO IV

Iniziativa del popolo nella formazione delle leggi

48. La proposta, da parte di almeno 50 mila elettori, dei progetti di legge ai sensi dell’articolo 71, comma secondo, della Costituzione, deve essere presentata, corredata delle firme degli elettori proponenti, al Presidente di una delle due Camere. Spetta a tale Camera provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della richiesta.Possono essere proponenti i cittadini iscritti nelle liste elettorali, previste dal testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e coloro che siano muniti di una delle sentenze di cui al primo ed all’ultimo comma dell’articolo 45 del testo anzidetto.

————————

49. La proposta deve contenere il progetto redatto in articoli, accompagnato da una relazione che ne illustri le finalità e le norme. Si applicano, per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni degli articoli 7 e 8. I fogli recanti le firme debbono riprodurre a stampa il testo del progetto ed essere vidimati secondo il disposto dell’articolo 7. Non sono validi i fogli che siano stati vidimati oltre sei mesi prima della presentazione della proposta. Se il testo del progetto supera le tre facciate di ogni foglio, esso va contenuto in un foglio unito a quello contenente le firme, in modo che non possa essere distaccato, e da vidimarsi contemporaneamente a quello.
paolo michelotto
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