legge iniziativa popolare: togliere il quorum e migliorare gli strumenti di democrazia diretta
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Messaggio Da paolo michelotto Dom Lug 03, 2011 7:26 am

questa è la discussione avvenuta in precedenza.

https://quorum.forumattivo.it/t40-decisione-temi-della-legge-tema-4-revoca-recall

Per introdurre questa idea nella nostra costituzione, bisogna modificare l'art. 67 della Costituzione Italiana che dice:

Art. 67. - Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Bisogna togliere il "senza vincolo di mandato"

Poi si può prendere l'esempio dell'art. 72 della Costituzione del Venezuela (che prevede il referendum revocatorio) che dice:

Art. 72
Tutti gli incarichi ricoperti grazie al voto popolare sono soggetti a revoca. Una volta che sia trascorso metà del mandato della persona eletta, un numero di elettori pari almeno al 20% dei cittadini registrati del collegio di voto, possono realizzare una petizione per ottenere un referendum di revoca del mandato del soggetto.
Quando un numero di elettori uguale o più grande del numero di quelli che elessero il rappresentante, votano in favore della revoca, fatto salvo che un numero di elettori pari o superiore al 25% del totale degli elettori registrati votino nel referendum di revoca, il mandato del rappresentante dovrà essere considerato revocato e dovrà essere presa una azione immediata per riempire la posizione vacante, come previsto da questa costituzione e dalla legge.

e tenendo conto dell'esempio svizzero (dal cap 5 libro "Democrazia dei Cittadini"):

Diritto di Revoca in Svizzera
In Svizzera la revoca risale al 1846 dove fu inizialmente introdotta a Berna (Abberufungsrecht). Via via si diffuse negli altri Cantoni grazie alla pressione del Movimento Democratico. E’ una revoca collettiva e funziona come una iniziativa popolare che chiede ai cittadini la destituzione delle autorità locali: di tutto il parlamento (Berna, Uri, Lucerna, Soletta, Sciaffusa, Turgovia), dell’insieme del governo (Berna, Uri, Soletta, Sciaffusa, Turgovia, Ticino). Se il popolo si pronuncia a favore della revoca, vengono eletti nuovi rappresentanti per il resto del mandato. Questo strumento è stato applicato molto raramente, perché i mandati degli eletti sono brevi e soprattutto a causa della forza degli strumenti del referendum e dell’iniziativa che limitano in maniera notevole eventuali abusi degli eletti.


ad esempio l'art. della Costituzione del Canton Ticino (che è l'unico tra quelli citati, di lingua italiana)

Costituzione Canton Ticino

Revoca del Consiglio di Stato

Art. 44
1 Quindicimila cittadini aventi diritto di voto possono presentare al Gran Consiglio la domanda di revoca del Consiglio di Stato.
2 La domanda di revoca non può essere presentata prima che sia trascorso un anno né dopo trascorsi tre anni dall’elezione integrale.
3 La raccolta delle firme deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Foglio ufficiale della domanda di revoca.

Notare che in Svizzera la revoca è collettiva, in Venezuela e negli USA è invece del singolo eletto.


Considerando questi esempi e adattando il tutto alla situazione strana italiana (da noi i deputati per esempio non sono eletti con preferenza dei cittadini), si potrebbe modificare la nostra costituzione in questo modo (come nella
Bozza di legge 003).


Art. 67. - Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione.
Tutti gli incarichi ricoperti grazie al voto popolare sono soggetti a revoca. Una volta che sia trascorso un anno del mandato della persona eletta, un numero di cittadini elettori pari ad almeno il 12% dei voti ricevuti dal soggetto, possono realizzare una petizione per ottenere un referendum di revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si esprimono a favore della revoca, il mandato del rappresentante dovrà essere considerato revocato e dovrà essere presa una azione immediata per riempire la posizione vacante, come previsto da questa costituzione e dalla legge. Un numero di cittadini pari ad almeno il 12% dei votanti alle ultime elezioni, possono presentare la domanda di revoca del Consiglio dei Ministri. La domanda di revoca non può essere presentata prima che sia trascorso un anno dall'inizio dell'attività del Consiglio dei Ministri, né nell'ultimo anno previsto della legislatura.

paolo michelotto
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