legge iniziativa popolare: togliere il quorum e migliorare gli strumenti di democrazia diretta
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Messaggio Da Thomas Benedikter Ven Lug 22, 2011 7:25 am

Commento alla proposta di Fulvio Rebesani in riferimento alla bozza di proposta di legge di iniziativa sulla democrazia diretta (pdlip-dd)

A: Premessa
Avendo letto le osservazioni assai interessanti di F. Rebesani, mi permetto di commentare quanto segue sotto. Vorrei premettere che ho pieno rispetto del valore della Costituzione – ci mancherebbe altro – ma come tutte le carte redatte da un determinato giro di persone in un determinato momento storico anche questo testo è suscettibile di modifiche maturate nel tempo con il cambiamento della società, dei cittadini, del modo di far politica, delle circostanze politiche generali. In più i padri – furono quasi tutti maschi – della Costituzione ebbero una visione troppo elitaria della politica e troppo limitativa dei diritti di partecipazione di cittadini. Due generazioni più tardi siamo chiamati a ri-equilibrare i poteri attribuiti ai rappresentanti politici da una parte, e ai cittadini sovrani dall'altra, per il bene della democrazia.

B: Impostazione generale
Nel caso di questa bozza di pdlip-dd non si tratta di una „proposta eterogenea e incoerente, per mettere dentro quanto più possibile di democrazia diretta“, ma di una revisione organica degli articoli 70-75 e 138 della Costituzione, per istituire più efficacemente la partecipazione popolare nella funzione legislativa all'interno dell'ordinamento dello Stato italiano.
La bozza pdlip-dd presente equivale all'80% ad un testo già presentato e discusso nella Commissione affari costituzionale del Senato, da parte del Sen. Peterlini e altri otto onorevoli del PD.
Del resto, tutta una serie di proposte già presentate durante il funzionamento della Bicamerale degli anni 1990 hanno avuto lo stesso approccio, cioè la riforma di tutto questo titolo della Costituzione (sono riportate nel libro „Democrazia diretta – Più potere ai cittadini“, SONDA 2008).
Se la Corte costituzionale accettasse, come quesito ammissibile a referendum, solo la modifica di un unico articolo della Costituzione, la nostra proposta non avrebbe senso, certo. Ma nel caso di pdlip non valgono le stesse regole applicate al referendum abrogativo, pur rispettando l'unità della materia. Occorre tener presente, infine, la duplice finalità di questa pdlip-dd: far pressione sul Parlamento affinché si occupi seriamente della „Proposta Peterlini“, già sul tavolo della Commissione competente da due anni, nonché quella di sensibilizzare i cittadini sulla necessità di introdurre un sistema organico e ampliato di partecipazione diretta.

C: Aspetti singoli
1.Condivido l'obiezione che il diritto del Capo dello Stato di promulgare le leggi rimanga intatto. Nella proposta Peterlini questa norma è rimasta invariata (all'art. 75 però).
2.Infatti, il concetto fondamentale dell'iniziativa popolare è quello di conferire ad un “gruppo minimo di cittadini” (per es 1 milione) il diritto di proporre una nuova norma su cui il Parlamento deve esprimersi. Se non accettasse la proposta popolare, la proposta passa al vaglio popolare, eventualmente accompagnato dalla proposta alternativa della maggioranza del parlamento (cosiddetta “controproposta”).
3.Improprio dire „referendum legislativo“, perché a livello nazionale si tratta comunque del diritto dei cittadini di esprimersi su delle leggi, o con l'iniziativa popolare (i cittadini propongono) o con il referendum confermativo (i cittadini esprimono un veto su una legge approvata dal Parlamento, non ancora entrata in vigore).
4.Con tutta questa pdlip-dd non si punta a cambiare la struttura istituzionale, come afferma Rebesani, che mantiene le sue prerogative principali, ma si punta ad integrare le procedure legislative con facoltà attribuite ai cittadini ed applicare concretamente il dettato costituzionale (art. 70) che il popolo partecipa alla funzione legislativa.
5.Con il nuovo testo dell'art. 138, in piena coerenza con tutto il resto delle innovazioni proposte, effettivamente si tratta di attribuire all'insieme dei cittadini la facoltà di modificare la Costituzione. Fino oggi non solo le leggi costituzionali sono state votate solo dal Parlamento, ma anche la Costituzione stessa non fu mai formalmente approvata dall'insieme dei cittadini in un referendum confermativo, come è il caso in molto altri paesi. Si tratta di attribuire al popolo la sovranità costituzionale (che può però essere limitata a parti della carta costituzionale).
Quì non si tratta di introdurre una „concorrenza contestuale con il Parlamento“, ma di dotare i cittadini sovrani dell'ultima parola. Il parlamento sono i rappresentanti a tempo limitato delegati dai cittadini alla funzione legislativa e all'elezione del Governo. Ogni qualvolta i cittadini desiderano riappropriarsi di questo diritto, legittimando tale richiesta con un gran numero di altri cittadini, devono poterlo fare. Non parliamo di concorrenza, ma di revoca eccezionale di un mandato da parte del mandante, limitato ad un determinato argomento.
Non si tratta poi di una procedura farraginosa, ma ciò che Rebesani due righe prima, riferito al Parlamento, chiama „procedura particolarmente rigorosa“.
„Giudizio di Dio“, per carità: si tratta di un referendum popolare a cui ogni cittadino è invitato a partecipare. Nella democrazia per quanto riguarda il potere legittimante non c'è organo superiore all'insieme dei cittadini (definito popolo in altri passaggi).
6.Referendum confermativo non si tratta di mille cittadini, ma di un numero da definire con legge dello Stato, notevolmente maggiore.
In riguardo al nuovo testo dell'art. 74 del pdlip-dd è comunque discutibile se tale forma di referendum possa essere richiesto anche da soli 5 consigli regionali. Nel caso del referendum confermativo costituzionale questa facoltà è data solo se la modifica è approvata da meno dei due terzi del Parlamento. Quindi perché non dovrebbe essere possibile anche nel caso di leggi di rango minore, cioè leggi ordinarie dello Stato? Al limite anche quì occorrerebbe introdurre la distinzione fra norme volute da una maggioranza qualificata del Parlamento (2/3) e da leggi volute solo da una maggioranza semplice del Parlamento. Il discorso del ruolo delle Regioni è anche legato al futuro ruolo e ai poteri poteri del „Senato delle Regioni“, se mai dovesse essere istituito.
7.Certo, va lasciata l'impostazione originaria di attribuire al Capo dello Stato di promulgare le leggi (vedi sopra, punto 1).

D: conclusioni
Tutto sommato, non si tratta di una proposta eversiva (Rebesani), bensí di una proposta organica e coerente, estesa ad una questione riguardante la rappresentanza politica, cioè la revoca. Semmai è questa norma che esula dall'impianto della riforma dei diritti referendari, ma comunque si tratta di una proposta valida. Il fulcro della proposta è un'estensione dei diritti deliberativi (referendari) dei cittadini, un sistema che integra la politica rappresentativa e già funziona bene in altri Stati. Fra i supremi organi dello Stato, ricordo, figura anche il cittadino.
Introdurre solo il referendum propositivo (legislativo), cioè la classica iniziativa popolare, non invece il referendum propositivo costituzionale (nell'art. 138) sarebbe contraddittorio. Perché non dare al sovrano la facoltà di definire una regola fondamentale in prima persona? La legittimità derivante da una votazione popolare è decisamente maggiore a quella della maggioranza del Parlamento.
Togliere il quorum e innalzare come contropartita la soglia di firme al 2% oppure ad 1 milione mi sembra una proposta già largamente condivisa.

Thomas Benedikter

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