legge iniziativa popolare: togliere il quorum e migliorare gli strumenti di democrazia diretta
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estratto dello statuto del comune di Trento

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Messaggio Da gianceri Lun Giu 20, 2011 4:32 pm

Mi pare che non si parli di quorum!

1. Il Sindaco indice referendum consultivo, propositivo ed abrogativo quando lo richiedano
duemila cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune su questioni di rilevanza generale
di competenza comunale. La proposta deve essere presentata presso la Segreteria
generale del Comune da un comitato promotore composto da almeno venti cittadini iscritti
nelle liste elettorali del Comune.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
a) lo Statuto, il regolamento interno del Consiglio comunale e di quelli circoscrizionali;
b) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
d) i provvedimenti inerenti all’assunzione di mutui o all’emissione di prestiti;
e) gli atti relativi al personale del Comune;
f) i provvedimenti relativi ad elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze.
3. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve, chiaro
e preciso, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.
4. Entro trenta giorni dalla presentazione, la proposta deve essere sottoposta per
l’ammissibilità al giudizio di un comitato formato da tre garanti, eletto dal Consiglio
comunale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, in modo che venga
garantita la preparazione giuridico – amministrativa, l’imparzialità e l’indipendenza dagli
organi del Comune. Il comitato deve pronunciarsi entro i successivi trenta giorni.
5. Entro novanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum, il comitato
promotore deve depositare presso la Segreteria generale del Comune il numero prescritto
di firme autenticate.
6. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l’attività
deliberativa sul medesimo oggetto.
7. Il Consiglio comunale deve esprimersi sull’oggetto del referendum entro tre mesi dal suo
svolgimento.
8. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non
più di sei quesiti.
9. I referendum non possono essere indetti nei sei mesi precedenti la scadenza del
mandato amministrativo, né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di
voto.
10. Alla consultazione possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali.
11. Il regolamento sul referendum di iniziativa popolare consultivo, propositivo ed abrogativo
disciplina le procedure per la raccolta delle firme, per lo svolgimento della consultazione e
le adeguate forme di pubblicità; individua le sezioni elettorali nei cui elenchi l’elettore
risulta iscritto con riferimento al suo domicilio, nonché le modalità di compilazione delle
liste referendarie e la loro pubblicazione, fissando il termine entro il quale gli aventi diritto
possono chiedere rettifica o iscrizioni per eventuali omissioni.
gianceri
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Messaggio Da paolo michelotto Lun Giu 20, 2011 6:29 pm

ciao Gianceri, il quorum è previsto nel regolamento dei referendum. Per cui i cittadini potrebbero a Trento iniziare un referendum abrogativo per togliere il quorum, visto che è nel regolemento attuativo e non nello statuto (su cui invece è proibito effettuare referendum).
Ma dovrebbe sottostare al quorum del 50%.
Esattamente come a Rovereto nel 2009.

Mad
paolo michelotto
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