articoli della Costituzione Svizzera riguardanti gli strumenti di democrazia diretta: come esempio per noi
legge iniziativa popolare: togliere il quorum e migliorare gli strumenti di democrazia diretta :: discussione testo della legge :: fase 4: dalle idee al testo finale
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articoli della Costituzione Svizzera riguardanti gli strumenti di democrazia diretta: come esempio per noi
costituzione della Confederazione Svizzera
riporto qui gli articoli per noi interessanti:
Titolo quarto: Popolo e Cantoni Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 136 Diritti politici
1 I diritti politici in materia federale spettano a tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età, purché non siano interdette per infermità o debolezza mentali. Tutte hanno gli stessi diritti e doveri politici.
2 Esse possono partecipare alle elezioni del Consiglio nazionale e alle votazioni federali, nonché lanciare e firmare iniziative popolari e referendum in materia federale.
Art. 137 Partiti
I partiti partecipano alla formazione dell’opinione e della volontà popolari.
Capitolo 2: Iniziativa e referendum
Art. 138 Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale
1 100 000 aventi diritto di voto possono proporre la revisione totale della Costitu- zione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.
2 Tale proposta va sottoposta al Popolo per approvazione.
Art. 139 Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale
1 100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costitu- zione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.
2 L’iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione può essere formulata come proposta generica o progetto elaborato.
3 Se l’iniziativa viola il principio dell’unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l’Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte.
4 Se condivide un’iniziativa presentata in forma di proposta generica, l’Assemblea federale elabora la revisione parziale nel senso dell’iniziativa e la sottopone al voto del Popolo e dei Cantoni. Se respinge l’iniziativa, la sottopone al Popolo; il Popolo decide se darle seguito. Se il Popolo approva l’iniziativa, l’Assemblea federale elabora il progetto proposto nell’iniziativa.
5 L’iniziativa presentata in forma di progetto elaborato è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. L’Assemblea federale ne raccomanda l’accettazione o il rifiuto. Può contrapporle un controprogetto.
Art. 139a (vuoto)
Art. 139b Procedura in caso di votazione su un’iniziativa e sul relativo controprogetto
1 Gli aventi diritto di voto si pronunciano nel contempo sull’iniziativa e sul controprogetto.
2 Possono approvare entrambi i testi. Nella domanda risolutiva possono indicare a quale dei due va la loro preferenza nel caso risultino entrambi accettati.
3 Per le modifiche costituzionali, se entrambi i testi risultano accettati e, nella domanda risolutiva, un testo ha ottenuto la maggioranza del Popolo e l’altro la maggioranza dei Cantoni, entra in vigore il testo che nella domanda risolutiva ha ottenuto complessivamente la percentuale più elevata di voti del Popolo e dei Cantoni
Art. 140 Referendum obbligatorio
1 Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni:
a. le modifiche della Costituzione;
b. l’adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali;
c. le leggi federali dichiarate urgenti, prive di base costituzionale e con durata di validità superiore a un anno; tali leggi devono essere sottoposte a vota- zione entro un anno dalla loro adozione da parte dell’Assemblea federale.
2 Sottostanno al voto del Popolo:
a. le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione;
abis. ...
b. le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione presentate in forma di proposta generica e respinte dall’Assemblea federale;
c. il principio di una revisione totale della Costituzione in caso di disaccordo fra le due Camere.
Art. 141 Referendum facoltativo
1 Se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale dell’atto, sono sottoposti al voto del Popolo:
a - le leggi federali;
b - le leggi federali dichiarate urgenti e con durata di validità superiore a un anno;
c - i decreti federali, per quanto previsto dalla Costituzione o dalla legge;
d - i trattati internazionali:
1. di durata indeterminata e indenunciabili,
2. prevedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale,
3. comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali.
Art. 141a Attuazione dei trattati internazionali
1 Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum obbligatorio, l’Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche costituzionali necessarie per l’attuazione del trattato.
2 Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum facoltativo, l’Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative necessarie per l’attuazione del trattato.
Art. 142 Maggioranze richieste
1 I testi sottoposti al voto del Popolo sono accettati se approvati dalla maggioranza
dei votanti.
2 I testi sottoposti al voto del Popolo e dei Cantoni sono accettati se approvati dalla maggioranza dei votanti e dalla maggioranza dei Cantoni.
3 L’esito della votazione popolare nel Cantone vale come voto del Cantone.
4 I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno dispongono di un mezzo voto ciascuno.
Titolo quinto: Autorità federali
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 143 Eleggibilità
È eleggibile al Consiglio nazionale, al Consiglio federale e al Tribunale federale
chiunque abbia diritto di voto.
Art. 144 Incompatibilità
1 Le funzioni di membro del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati e del
Consiglio federale nonché di giudice al Tribunale federale sono incompatibili.
2 I membri del Consiglio federale e i giudici a pieno tempo del Tribunale federale non possono ricoprire nessun’altra carica al servizio della Confederazione o di un Cantone né esercitare altre attività lucrative.
3 La legge può prevedere altre incompatibilità.
riporto qui gli articoli per noi interessanti:
Titolo quarto: Popolo e Cantoni Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 136 Diritti politici
1 I diritti politici in materia federale spettano a tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età, purché non siano interdette per infermità o debolezza mentali. Tutte hanno gli stessi diritti e doveri politici.
2 Esse possono partecipare alle elezioni del Consiglio nazionale e alle votazioni federali, nonché lanciare e firmare iniziative popolari e referendum in materia federale.
Art. 137 Partiti
I partiti partecipano alla formazione dell’opinione e della volontà popolari.
Capitolo 2: Iniziativa e referendum
Art. 138 Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale
1 100 000 aventi diritto di voto possono proporre la revisione totale della Costitu- zione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.
2 Tale proposta va sottoposta al Popolo per approvazione.
Art. 139 Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale
1 100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costitu- zione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.
2 L’iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione può essere formulata come proposta generica o progetto elaborato.
3 Se l’iniziativa viola il principio dell’unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l’Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte.
4 Se condivide un’iniziativa presentata in forma di proposta generica, l’Assemblea federale elabora la revisione parziale nel senso dell’iniziativa e la sottopone al voto del Popolo e dei Cantoni. Se respinge l’iniziativa, la sottopone al Popolo; il Popolo decide se darle seguito. Se il Popolo approva l’iniziativa, l’Assemblea federale elabora il progetto proposto nell’iniziativa.
5 L’iniziativa presentata in forma di progetto elaborato è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. L’Assemblea federale ne raccomanda l’accettazione o il rifiuto. Può contrapporle un controprogetto.
Art. 139a (vuoto)
Art. 139b Procedura in caso di votazione su un’iniziativa e sul relativo controprogetto
1 Gli aventi diritto di voto si pronunciano nel contempo sull’iniziativa e sul controprogetto.
2 Possono approvare entrambi i testi. Nella domanda risolutiva possono indicare a quale dei due va la loro preferenza nel caso risultino entrambi accettati.
3 Per le modifiche costituzionali, se entrambi i testi risultano accettati e, nella domanda risolutiva, un testo ha ottenuto la maggioranza del Popolo e l’altro la maggioranza dei Cantoni, entra in vigore il testo che nella domanda risolutiva ha ottenuto complessivamente la percentuale più elevata di voti del Popolo e dei Cantoni
Art. 140 Referendum obbligatorio
1 Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni:
a. le modifiche della Costituzione;
b. l’adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali;
c. le leggi federali dichiarate urgenti, prive di base costituzionale e con durata di validità superiore a un anno; tali leggi devono essere sottoposte a vota- zione entro un anno dalla loro adozione da parte dell’Assemblea federale.
2 Sottostanno al voto del Popolo:
a. le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione;
abis. ...
b. le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione presentate in forma di proposta generica e respinte dall’Assemblea federale;
c. il principio di una revisione totale della Costituzione in caso di disaccordo fra le due Camere.
Art. 141 Referendum facoltativo
1 Se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale dell’atto, sono sottoposti al voto del Popolo:
a - le leggi federali;
b - le leggi federali dichiarate urgenti e con durata di validità superiore a un anno;
c - i decreti federali, per quanto previsto dalla Costituzione o dalla legge;
d - i trattati internazionali:
1. di durata indeterminata e indenunciabili,
2. prevedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale,
3. comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali.
Art. 141a Attuazione dei trattati internazionali
1 Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum obbligatorio, l’Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche costituzionali necessarie per l’attuazione del trattato.
2 Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum facoltativo, l’Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative necessarie per l’attuazione del trattato.
Art. 142 Maggioranze richieste
1 I testi sottoposti al voto del Popolo sono accettati se approvati dalla maggioranza
dei votanti.
2 I testi sottoposti al voto del Popolo e dei Cantoni sono accettati se approvati dalla maggioranza dei votanti e dalla maggioranza dei Cantoni.
3 L’esito della votazione popolare nel Cantone vale come voto del Cantone.
4 I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno dispongono di un mezzo voto ciascuno.
Titolo quinto: Autorità federali
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 143 Eleggibilità
È eleggibile al Consiglio nazionale, al Consiglio federale e al Tribunale federale
chiunque abbia diritto di voto.
Art. 144 Incompatibilità
1 Le funzioni di membro del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati e del
Consiglio federale nonché di giudice al Tribunale federale sono incompatibili.
2 I membri del Consiglio federale e i giudici a pieno tempo del Tribunale federale non possono ricoprire nessun’altra carica al servizio della Confederazione o di un Cantone né esercitare altre attività lucrative.
3 La legge può prevedere altre incompatibilità.

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