art. 71 - L'iniziativa delle leggi
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legge iniziativa popolare: togliere il quorum e migliorare gli strumenti di democrazia diretta :: discussione testo della legge :: fase 4: dalle idee al testo finale
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art. 71 - L'iniziativa delle leggi
questo articolo è basato sulla
bozza 003, come da riunione del 05/07/2011.
Ogni commento, correzione e precisazione è ben accetta. Partiamo da questa versione e proseguiamo.
Art. 71. - L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, al 2% di elettori ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Hanno diritto di esercitare l’iniziativa di legge e di partecipare alla votazione popolare tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La legge determina le modalità di attuazione dell’iniziativa popolare e del diritto alla votazione referendaria deliberativa.
bozza 003, come da riunione del 05/07/2011.
Ogni commento, correzione e precisazione è ben accetta. Partiamo da questa versione e proseguiamo.
Art. 71. - L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, al 2% di elettori ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Hanno diritto di esercitare l’iniziativa di legge e di partecipare alla votazione popolare tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La legge determina le modalità di attuazione dell’iniziativa popolare e del diritto alla votazione referendaria deliberativa.
Proposta di modifica al testo art. 71
Formulazione fase V
Art. 71. - L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, al 2% di elettori ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Hanno diritto di esercitare l’iniziativa di legge e di partecipare alla votazione popolare tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La legge determina le modalità di attuazione dell’iniziativa popolare e del diritto alla votazione referendaria deliberativa.
Riformulazione da me proposta
Art. 71. - L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, ai cittadini elettori ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno il 2% degli elettori della camera dei deputati, di un testo di legge da sottoporre al parlamento o a referendum deliberativo.
Perché?
- il primo comma dichiara il principio, anche i cittadini elettori hanno il diritto di proporre le leggi;
- il secondo comma stabilisce i criteri fondamentali perché l'iniziativa di legge popolare possa essere esercitata.
Art. 71. - L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, al 2% di elettori ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Hanno diritto di esercitare l’iniziativa di legge e di partecipare alla votazione popolare tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La legge determina le modalità di attuazione dell’iniziativa popolare e del diritto alla votazione referendaria deliberativa.
Riformulazione da me proposta
Art. 71. - L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, ai cittadini elettori ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno il 2% degli elettori della camera dei deputati, di un testo di legge da sottoporre al parlamento o a referendum deliberativo.
Perché?
- il primo comma dichiara il principio, anche i cittadini elettori hanno il diritto di proporre le leggi;
- il secondo comma stabilisce i criteri fondamentali perché l'iniziativa di legge popolare possa essere esercitata.
Enrico Pistelli- Messaggi : 18
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Re: art. 71 - L'iniziativa delle leggi
Articolo nella costituzione in vigore
Art. 71.
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Diventa con la proposta 005:
Art. 71. - L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, al 2% di elettori ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Hanno diritto di esercitare l’iniziativa di legge e di partecipare alla votazione popolare tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La legge determina le modalità di attuazione dell’iniziativa popolare e del diritto alla votazione referendaria deliberativa.
La proposta di Enrico lo trasforma così:
Art. 71. - L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, ai cittadini elettori ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno il 2% degli elettori della camera dei deputati, di un testo di legge da sottoporre al parlamento o a referendum deliberativo.
Le motivazioni di Enrico sono buone, ma cambierei ancor la parte finale e quindi l'articolo 71 diventerebbe:
Art. 71. - L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, ai cittadini elettori ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno il 2% degli elettori della camera dei deputati, di un progetto redatto in articoli da sottoporre al parlamento.
Perchè:
così si mantiene una forma molto simile all'attuale, negli articoli successivi si entra in dettaglio su come si fa l'iniziativa e se essa porta a un referendum oppure no, quindi è ridondante metterlo addesso
Art. 71.
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Diventa con la proposta 005:
Art. 71. - L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, al 2% di elettori ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Hanno diritto di esercitare l’iniziativa di legge e di partecipare alla votazione popolare tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La legge determina le modalità di attuazione dell’iniziativa popolare e del diritto alla votazione referendaria deliberativa.
La proposta di Enrico lo trasforma così:
Art. 71. - L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, ai cittadini elettori ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno il 2% degli elettori della camera dei deputati, di un testo di legge da sottoporre al parlamento o a referendum deliberativo.
Le motivazioni di Enrico sono buone, ma cambierei ancor la parte finale e quindi l'articolo 71 diventerebbe:
Art. 71. - L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, ai cittadini elettori ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno il 2% degli elettori della camera dei deputati, di un progetto redatto in articoli da sottoporre al parlamento.
Perchè:
così si mantiene una forma molto simile all'attuale, negli articoli successivi si entra in dettaglio su come si fa l'iniziativa e se essa porta a un referendum oppure no, quindi è ridondante metterlo addesso
Re: art. 71 - L'iniziativa delle leggi
ipotesi abbreviata, perchè le percentuali sono scritte poi nell'art. 73
Art. 71. - L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, ai cittadini elettori ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi mediante la proposta, di un progetto redatto in articoli da sottoporre al parlamento.
Art. 71. - L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, ai cittadini elettori ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi mediante la proposta, di un progetto redatto in articoli da sottoporre al parlamento.
Re: art. 71 - L'iniziativa delle leggi
poichè nell'art. 73 si descrive l'iniziativa può diventare così:
Art. 71. - L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, ai cittadini elettori nelle modalità previste dall'art. 73 ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Art. 71. - L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, ai cittadini elettori nelle modalità previste dall'art. 73 ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Re: art. 71 - L'iniziativa delle leggi
Art. 71. - L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, ai cittadini elettori ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
I cittadini elettori esercitano l’iniziativa delle leggi mediante la proposta di un progetto redatto in articoli secondo le modalità previste dall'art. 73.
I cittadini elettori esercitano l’iniziativa delle leggi mediante la proposta di un progetto redatto in articoli secondo le modalità previste dall'art. 73.
Enrico Pistelli- Messaggi : 18
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Re: art. 71 - L'iniziativa delle leggi
Art. 71. - L’iniziativa delle leggi appartiene ai cittadini elettori, a ciascun membro delle Camere, al Governo ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
I cittadini elettori esercitano l’iniziativa delle leggi mediante la proposta di un progetto redatto in articoli secondo le modalità previste dall'art. 73.
I cittadini elettori esercitano l’iniziativa delle leggi mediante la proposta di un progetto redatto in articoli secondo le modalità previste dall'art. 73.
Enrico Pistelli- Messaggi : 18
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Re: art. 71 - L'iniziativa delle leggi
nella riunione del 19-09-11 abbiamo deciso che l'art. 71 prenda questa forma:
Art. 71. - L’iniziativa delle leggi appartiene ai cittadini elettori, a ciascun membro delle Camere, al Governo ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
I cittadini elettori esercitano l’iniziativa delle leggi mediante la proposta di un progetto redatto in articoli secondo le modalità previste dall'art. xx (quello che descrive l'iniziativa, probabilmente il 74 bis, ma verrà deciso in futuro).
Art. 71. - L’iniziativa delle leggi appartiene ai cittadini elettori, a ciascun membro delle Camere, al Governo ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
I cittadini elettori esercitano l’iniziativa delle leggi mediante la proposta di un progetto redatto in articoli secondo le modalità previste dall'art. xx (quello che descrive l'iniziativa, probabilmente il 74 bis, ma verrà deciso in futuro).
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