legge iniziativa popolare: togliere il quorum e migliorare gli strumenti di democrazia diretta
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art. 75 - Quorum e esito referendum

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Messaggio Da paolo michelotto Mer Lug 06, 2011 4:41 am

questo articolo è basato sulla
bozza 003, come da riunione del 05/07/2011.

Ogni commento, correzione e precisazione è ben accetta. Partiamo da questa versione e proseguiamo.


Art. 75. - La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione parlamentare o popolare.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da esso stabilito e si può chiedere l’indizione di un referendum abrogativo soltanto dal momento che la legge è entrata in vigore. Se si arriva al referendum confermativo popolare con esito sfavorevole alla legge, essa viene abrogata e non può più essere riapprovata entro la medesima legislatura.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
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Messaggio Da Francesco Baccinetti Mar Lug 12, 2011 9:56 am

ma scusate se l'art 75 dovrà contenere la promulgazione dove è trasferito l'art 75 originario con il ref abrogativo?
nella proposta peterlini poi succede la stessa cosa con il veto sospensivo del presidente rep, cioè il diritto del pres di richiedere una nuova votazione alle camere e quindi non promulgando la lgg (art 74 cost attuale) nel art 74 infatti finisce il ref confermativo e l'art 74 attuale va perso. Come mai? sono ignorante in materia, ma non si potrebbero aggiungere articoli alla cost invece di cambiarli?

Francesco Baccinetti

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Messaggio Da paolo michelotto Mar Lug 12, 2011 7:44 pm

in alcuni punti, si possono aggiungere articoli alla costituzione, in altri è necessario togliere i vecchi e sostituirli con nuovi, altrimenti il contenuto dei nuovi va in contraddizione con i vecchi.

Credo che per procedere bene, dobbiamo trovare un modo per vederci dal vivo, tutti gli interessati, almeno un giorno conclusivo, dopo aver discusso i vari contenuti anche su questo forum. Con degli esperti di diritto costituzionale.

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Messaggio Da casser Lun Ago 15, 2011 4:34 pm

Scusate, forse è perché oggi ho la febbre, ma

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi
non è come è oggi?
La maggioranza degli aventi diritto non è il 50% degli elettori?
Ciao.

casser

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Messaggio Da paolo michelotto Ven Ago 19, 2011 12:15 pm

sì, nelle varie trascrizioni si è persa la modifica.

Quindi l'articolo 75 in realtà dovrebbe diventare così:

Art. 75. - La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione parlamentare o popolare.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da esso stabilito e si può chiedere l’indizione di un referendum abrogativo soltanto dal momento che la legge è entrata in vigore. Se si arriva al referendum confermativo popolare con esito sfavorevole alla legge, essa viene abrogata e non può più essere riapprovata entro la medesima legislatura.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
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