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art. 67 - revoca degli eletti

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Messaggio Da paolo michelotto Mer Lug 06, 2011 4:21 am

questo articolo è basato sulla bozza 003, modificata nell'ultima riga come da riunione del 05/07/2011.

Ogni commento, correzione e precisazione è ben accetta. Partiamo da questa versione e proseguiamo.


Art. 67. - Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione.
Tutti gli incarichi ricoperti grazie al voto popolare sono soggetti a revoca. Una volta che sia trascorso un anno del mandato della persona eletta, un numero di elettori pari ad almeno il 12% dei voti ricevuti dal soggetto, possono realizzare una petizione per ottenere un referendum di revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si esprimono a favore della revoca, il mandato del rappresentante dovrà essere considerato revocato e dovrà essere presa una azione immediata per riempire la posizione vacante, come previsto da questa costituzione e dalla legge. Un numero di cittadini pari ad almeno il 12% dei votanti alle ultime elezioni, possono presentare la domanda di revoca dei singoli Ministri, del Presidente del Consiglio e dei singoli deputati.


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art. 67 - revoca degli eletti Empty Re: art. 67 - revoca degli eletti

Messaggio Da gianceri Mer Lug 06, 2011 6:30 am

"Un numero di cittadini pari ad almeno il 12% dei votanti alle ultime elezioni, possono presentare la domanda di revoca dei singoli Ministri, del Presidente del Consiglio e dei singoli deputati." Mi sono venuti in mente anche i senatori, e così cambierei la frase :
" Un numero di cittadini pari ad almeno il 12% dei votanti alle ultime elezioni, possono presentare la domanda di revoca del Presidente del Consiglio , dei singoli Ministri e dei singoli parlamentari"
Con singoli parlamentari si possono intendere sia deputati della Camera sia senatori del Senato, penso.
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art. 67 - revoca degli eletti Empty Riformulazione art. 67

Messaggio Da Enrico Pistelli Gio Lug 07, 2011 10:34 am

Art. 67. - Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione.
Tutti gli incarichi politici assegnati per elezione diretta o per nomina attraverso organi istituzionali, sono soggetti a revoca. Una volta che sia trascorso un anno del mandato della persona eletta o nominata, un numero di elettori pari ad almeno il 12% degli aventi diritto può presentare una petizione per ottenere un referendum di revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del rappresentante sarà considerato revocato e dovrà essere intrapresa un'azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con modalità previste dalla legge. Un numero di cittadini pari ad almeno il 12% dei votanti alle ultime elezioni, può presentare la domanda di revoca del Presidente del Consiglio, di singoli Ministri e di singoli Parlamentari.

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art. 67 - revoca degli eletti Empty condivido e una piccola modifica

Messaggio Da paolo michelotto Gio Lug 14, 2011 8:24 pm

questa riformulazione di Enrico, che tiene anche la correzione di Gianceri, mi sembra molto migliore e più precisa della precedente.

Cambierei solo la parte finale per metterla più simile alle frasi precedenti. Così "cittadini" (che non sono tutti con diritto al voto, ad esempio minorenni e pregiudicati) diventa "elettori" e "revoca" diventa "referendum di revoca".


Art. 67. - Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione.
Tutti gli incarichi politici assegnati per elezione diretta o per nomina attraverso organi istituzionali, sono soggetti a revoca. Una volta che sia trascorso un anno del mandato della persona eletta o nominata, un numero di elettori pari ad almeno il 12% degli aventi diritto può presentare una petizione per ottenere un referendum di revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del rappresentante sarà considerato revocato e dovrà essere intrapresa un'azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con modalità previste dalla legge. Un numero di elettori pari ad almeno il 12% dei votanti alle ultime elezioni, può presentare la domanda di referendum di revoca del Presidente del Consiglio, di singoli Ministri e di singoli Parlamentari.
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Messaggio Da paolo michelotto Lun Set 05, 2011 8:20 pm

il 5 settembre 2011 nell'incontro a Bolzano abbiamo deciso questo testo:


Articolo nella costituzione in vigore

Art. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

(su ispirazione dell'art. 72 cost. Venezuela)

Diventa:

Art. 67. - Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
I membri del parlamento eletti o nominati sono soggetti a revoca. Trascorso un anno del mandato della persona eletta o nominata, un numero di elettori pari ad almeno il 12% degli aventi diritto al voto del collegio elettorale di pertinenza o l'1% dell'insieme nazionale, può presentare una richiesta di votazione per la revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare sarà considerato revocato e dovrà essere intrapresa un'azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge.
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Messaggio Da paolo michelotto Mar Set 06, 2011 8:30 pm

riporto qui l' intervento di Eugenio che l'aveva postato erroneamente qui
https://quorum.forumattivo.it/t101-incontro-5-settembre-2011-ore-11-a-bolzano-per-scrivere-la-bozza-della-legge#279


Proposta Art. 67 bis
Il parlamentare che nel corso della legislatura decide di cambiare lo schieramento di appartenenza decade dal suo mandato. (se vuole si ripresenterà alle elezioni alla legislatura successiva).
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Messaggio Da paolo michelotto Mar Set 06, 2011 8:40 pm

non sono d'accordo con Eugenio.

Se un parlamentare che vota contro la decisione del proprio partito dovesse decadere, non ci sarebbe più discussione, contrattazione, mediazione. Ci sarebbe solo una scelta, quella del segretario del partito.

Ma a questo punto sono inutili i rappresentanti e tanto vale tenere i 6-10 segretari di partito e basta, che costerebbero meno ai contribuenti di 1000 parlamentari...
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Messaggio Da eugenio Mar Set 06, 2011 10:03 pm

Votare contro il proprio partito è una cosa, cambiare bandiera è un'altra. Clamorosi i casi di De Gregorio eletto con L'IDV quando aveva vinto Prodi e subito dopo passato ad un gruppo misto, si capìì subito che era stato un infiltrato dell'altro schieramento in una strategia volta ad arginare la prevista sconfitta elettorale. Oppure il più recente caso Scilipoto e soci, letteralmente comprati dal PdL in un loro forte momento di crisi e che gli ha permesso di continuare a governare. In questi casi non centra nulla votare contro ma a mio parere non è così che si mantiene sana una democrazia. Chiunque ha il diritto di cambiare opinioni e quindi cambiare schieramento politico se lo desidera, una volta eletti però, per il rispetto verso gli elettori chi decide questo dovrebbe lasciare il suo posto e ripresentari alle elezioni sucessive.

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art. 67 - revoca degli eletti Empty nuova versione inserita nella bozza 006

Messaggio Da paolo michelotto Mer Set 14, 2011 8:54 pm

nella bozza 006 fatta durante la discussione del 13 settembre su skype

abbiamo messo in forma migliore l’art. 67 dove prima diceva “…l’1% dell’insieme nazionale…” abbiamo scritto “… l’1% dell’intero corpo elettorale nazionale…”

Quindi l'intero articolo diventa:

Art. 67. - Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
I membri del parlamento eletti o nominati sono soggetti a revoca. Trascorso un anno del mandato della persona eletta o nominata, un numero di elettori pari ad almeno il 12% degli aventi diritto al voto del collegio elettorale di pertinenza o l'1% dell'intero corpo elettorale nazionale, può presentare una richiesta di votazione per la revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare sarà considerato revocato e dovrà essere intrapresa un'azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge.
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