legge iniziativa popolare: togliere il quorum e migliorare gli strumenti di democrazia diretta
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art. 73 - Iniziativa Popolare

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Messaggio Da paolo michelotto Mer Lug 06, 2011 4:35 am

questo articolo è basato sulla
bozza 003, come da riunione del 05/07/2011.

Leonello Zaquini dovrebbe presto suggerire una nuova formulazione più chiara basata sull'esempio svizzero.

Ogni commento, correzione e precisazione è ben accetta. Partiamo da questa versione e proseguiamo.

Art. 73. - Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta di legge di iniziativa popolare, da parte di almeno il 2% di elettori, di un progetto redatto in articoli. La durata massima utile per la raccolta delle firme richieste per l’iniziativa popolare è di 18 mesi. La proposta di legge di iniziativa popolare, che deve essere formulata secondo il principio dell’unità della materia, viene presentata ad una Camera e segue l’iter legislativo previsto dall’articolo 72.
Qualora una proposta di legge ad iniziativa popolare, di cui al comma precedente, non venga tradotta in legge dal Parlamento entro un anno dalla consegna delle firme previste la proposta è sottoposta alla votazione popolare deliberativa, previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale, che decide con sentenza in seguito al deposito da parte del Comitato promotore di un numero di firme di elettori non inferiore a cinquantamila.
Qualora il Parlamento modifica la proposta di legge di iniziativa popolare o approva un proprio disegno di legge in materia, il comitato promotore dell’iniziativa popolare, composto da almeno 11 elettori, decide a maggioranza se ritirare il disegno di legge ad iniziativa popolare o far valere il diritto alla votazione popolare deliberativa.
In quest'ultimo caso ambedue le proposte vengono sottoposte a votazione referendaria. In questo caso le domande all'elettore sono tre: se preferisce la proposta popolare al diritto vigente; se preferisce la controproposta del Parlamento al diritto vigente; quale proposta deve entrare in vigore se gli elettori preferiscono entrambe le proposte al diritto vigente.
Una proposta è approvata se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi. Se viene approvata sia la proposta popolare che la controproposta parlamentare decide il risultato della terza domanda.
La legge determina altresí le modalità relative ai criteri di ammissione dei referendum propositivi, effettuata a cura della Corte Costituzionale, su richiesta del comitato promotore, in data precedente alla raccolta delle adesioni.
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art. 73 - Iniziativa Popolare Empty Proposta di nuova stesura:

Messaggio Da leozaquini Gio Lug 14, 2011 6:34 pm

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta di legge di iniziativa popolare a voto parlamentare o mediante la proposta di legge di iniziativa popolare a voto popolare. Le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare, sono mozioni di iniziativa popolare e sono approvate o rifiutate dal parlamento. Le leggi di iniziativa popolare a voto popolare danno luogo ad un voto deliberativo popolare.

I promotori di una legge di iniziativa popolare devono costituire un comitato di iniziativa composto da almeno 11 persone aventi diritto di voto. Il comitato deve aprire un conto bancario, e dichiarare all'atto della propria costituzione i dati bancari del conto. I pagamenti per le attivita della inziativa potranno essere realizzati solo attraverso tale conto i cui movimenti dovranno essere resi pubblici. Il non rispetto di queste condizioni di trasparenza rende nulla l'iniziativa.

Una proposta di legge di iniziativa popolare deve essere formulata secondo il principio dell’unità della materia. Il testo deve essere consegnato alla cancelleria della Camera dei deputati.

Il numero di firme necessario per una legge di iniziativa popolare a voto parlamentare e' dello 0.1 % del numero degli elettori ed il tempo per la raccolta e' di 6 mesi.

Una legge di iniziativa popolare a voto parlamentare a seguito della raccolta delle firme valide nei tempi prescritti, segue l’iter legislativo previsto dall’articolo 72.

Il parlamento deve prendere in esame la proposta di legge di iniziativa popolare ed esprimersi approvandola o rifiutandola, entro 24 mesi.
Entrambe le camere hanno il diritto di proporre al comitato di iniziativa emendamenti che possono essere accettati o rifiutati dal comitato di iniziativa.

Qualora il voto parlamentare non avvenga entro i 24 mesi dalla presentazione della legge, la legge passera' al voto popolare previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale.

Il numero di firme necessario per una legge di inizativa popolare a voto popolare e' dell' 1 % del numero degli elettori ed il tempo di raccolta e' di 18 mesi.
Qualora siano state raccolte 1/3 delle firme valide il comitato di iniziativa può domandare un esame di ammissibilita' della legge alla corte costituzionale.

Al termine della raccolta delle firme valide e qualora la raccolta abbia rispettato i tempi prescritti, previo controllo di ammissibilita' della corte costituzionale, il parlamento puo' elaborare una controproposta e presentarla al comitato di iniziativa.

Se il comitato di iniziativa accetta la controproposta questa e' approvata come legge e viene promulgata, seguendo le procedure relative.

Se il comitato di inizativa non accetta la controproposta parlamentare, entrambe la proposta e la controproposta sono sottoposte al voto popolare.
Se esiste una controproposta parlamentare, gli elettori potranno votare a favore della iniziativa popolare o a favore della controproposta parlamentare, oppure contro entrambe (due no) e quindi per la conservazione dello stato legislativo esistente, come anche per entrambe (due si), in questo caso verra' approvata la proposta o la controproposta a seconda di quella che avra' raccolto il maggior numero di voti.
Se non esiste una contro proposta gli elettori saranno chiamati a votare a favore o contro la iniziativa popolare.

Ciascun tema referendario o legato ad iniziative popolari e' illustrato sinteticamente in un documento pubblico e gratuito che deve essere reso disponibile almeno tre settimane prima della data delle elezioni.

Il libretto informativo delle votazioni, per ogni oggetto di votazione contiene i seguenti capitoli:

1° - "Il problema in breve". Questo capitolo descrive il problema, la sua storia, i fatti, come e' gestito altrove - Stile del testo: oggettivo e imparziale. La redazione del capitolo e' compito dalla corte costituzionale. Lunghezza del capitolo: 2 pagine formato A5.

Per ogni proposta o controproposta:

2° - "Argomenti a favore". La redazione del capitolo e' compito del comitato di iniziativa (nel caso della proposta) o del parlamento (nel caso della controproposta). Lunghezza del testo: 2 pagine formato A5.

3° - "Argomenti contro". La redazione del testo e' compito di un comitato contro l'iniziativa (nel caso della poposta) o dal comitato di iniziativa (nel caso della controproposta) . Lunghezza del capitolo: 2 pagine formato A5.

In caso di iniziativa popolare esiste un quarto capitolo:

4° - "Finanziamento" - Questo capitolo contiene una sintesi del finanziamento della iniziativa, con dati raccolti nei movimenti del conto bancario del comitato di iniziativa. Deve riportare almeno:
- la somma totale spesa per l'iniziativa.
- il totale dei finanziametni ricevuti.
- una sintesi dei tipi di spesa.
- l'elenco dei primi 20 piu' importanti finanziatori e le realtive somme versate.

La redazione del testo e' compito della Guardia di Finanza . Lunghezza del testo: 1 pagina formato A5.

Il libretto informativo delle votazioni deve essere disponibile gratuitamente in tutte le edicole di giornali e deve essere scaricabile dalla rete internet dal sito del ministero degli interni, della camera e del senato.
Ogni quotidiano che riceva sovvenzioni pubbliche dirette o indirette, deve pubblicarlo per intero in pagine dedicate, in un unica publicazione o in puntate successive ma per intero entro la settimana precedente alla data delle votazioni.
Ogni canale televisivo pubblico o privato ma beneficiario di concessioni statali di radio frequenze dovra' annunciare l'esistenza del libretto informativo delle votazioni almeno in occasione dei notiziari dal momento della pubblicazione del libretto fino al giorno delle votazioni. In questi annunci dovranno essere elencati tutti i temi dei referendum e delle iniziative. Inoltre alla fine dei notiziari o in trasmissioni specifiche nelle ore di massimo ascolto dovra essere data lettura dei capitoli del libretto informativo senza privilegiare alcuni temi o alcuni capitoli, ma assegnando ad ognuno il medesimo spazio.

La data del voto popolare per tutte le leggi di iniziativa popolare come per i referendum abrogativi o i referendum ratificativi, e per tutte le altre occasioni di consultazione popolare che non abbiano carattere imprevisto, cade in un unico e prefissato giorno dell'anno.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

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Messaggio Da leozaquini Gio Lug 14, 2011 6:35 pm

saro' assente per vacanze per un paio di settimane.

Potro' partecipare alla discussione solo al rientro.

Ciao a tutti.
Leonello

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Messaggio Da paolo michelotto Gio Lug 14, 2011 7:36 pm

Leo la tua ultima proposta mi sembra costruita molto bene, dal punto di vista dei contenuti di democrazia diretta, hai inserito molti temi che avevamo votato. Per me potremmo partire dalla tua proposta e proseguire.

Io rimango un'altra settimana e provo a fare una sintesi 004 che comprenda tutti gli articoli finora discussi, per riprendere le discussioni in agosto da una base scritta.
Ciao
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Messaggio Da leozaquini Gio Lug 14, 2011 10:18 pm

Effettivamente ho fatto lo sforzo di integrare quanto piu' possibile dei punti "votati" e correlati al tema.

Il pericolo era che venisse fuori "confuso". Mi fa piacere che lo trovi coerente.

Occorre fare attenzione che ci sono dentro anche alcuni piccoli dettagli forse non ancora ben discussi come il punto che chiamerei "trasparenza" oltre al fatto che ho ripristinato le percentuali di oggi (1% , 0,1%) e non raddoppiate.

Penso dovra' essere oggetto di discussione.

Ciao e buone vacanze anche a te quando ci andrai.


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Messaggio Da casser Dom Ago 14, 2011 9:17 pm

Ciao Leonello (ed a tutti),
anche a me l'articolo sembra formulato molto chiaramente.
L'aspetto che mi crea qualche perplessità (già presente precedentemente) è il potere che viene ad assumere il comitato referendario nello stabilire se gli emendamenti o le controproposte da parte del legislatore debbano essere accettate o rifiutate.
Se l'obiettivo ultimo è la partecipazione, perché non è ragionevole la delega al parlamento eletto, mentre lo è a 11 persone di un comitato che non è stato neanche eletto, che possono decidere l'amissibilità di modifiche e contro proposte?
Anche perché più avanti viene stabilito che "Se non esiste una contro proposta gli elettori saranno chiamati a votare a favore o contro la iniziativa popolare."; quindi si verifica questa condizione:
- proposta di legge;
- viene modificata dal parlamento (in generale) il comitato accetta la modifica e la legge viene promulgata;
- non viene modificata e quindi rimane come è stata proposta da tutti i firmatari: la legge viene sottoposta a referendum.
Credo che sia opportuno sottomettere a referendum confermativo il testo finale della legge in qualsiasi caso modificato o no.
Se poi mi permetti un appunto io dividerei meglio l'iter, se diverso, di una proposta di legge di iniziativa popolare a voto parlamentare da una proposta di legge di iniziativa popolare a voto popolare.
Spero di non aver interpretato male.
Ciao.
Sergio bh

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Messaggio Da paolo michelotto Lun Ago 15, 2011 10:18 am

Sergio scrivi:

L'aspetto che mi crea qualche perplessità (già presente precedentemente) è il potere che viene ad assumere il comitato referendario nello stabilire se gli emendamenti o le controproposte da parte del legislatore debbano essere accettate o rifiutate.
Se l'obiettivo ultimo è la partecipazione, perché non è ragionevole la delega al parlamento eletto, mentre lo è a 11 persone di un comitato che non è stato neanche eletto, che possono decidere l'amissibilità di modifiche e contro proposte?

Forse hai interpretato male.
Io la vedo così:
1. un comitato di x persone (potenzialmente illimitato) crea il testo di una iniziativa di legge. 11 di loro sono i presentatori ufficiali che devono presentare, decidere, firmare. 11 perchè numero disparo in caso di votazioni controverse c'è un risultato. Potrebbero essere 1111 o 11111, ma come paragone reale, per le iniziative europee che entreranno in vigore in tutta europa dal 2012 sono previste solo 7 persone di 7 paesi. Potremmo tenere anche noi quel numero 7 nella proposta di legge.

2. vengono raccolte le 50.000 firme o più che saranno previste

3. il parlamento riceve la proposta e la discute. La accetta a metà e l'altra metà la stravolge. Chi decide se il cambiamento va bene? Sono gli 11 presentatori ufficiali. Sarebbe più democratico chiedere ai 50.000 firmatari di farlo, ma come si può concretamente? Di questi abbiamo la firma e l'indirizzo, ma come rintracciarli e chiedergli formalmente cosa decidono? Sarebbe una complicazione enorme per il comitato dei cittadini, e molto grande anche per la struttura statale. Per cui decidono gli 11.

4. Allora il parlamento, che non vuole recepire l'intera proposta, ne elabora una alternativa.

5. il giorno del voto tutti i cittadini che lo desiderano possono:
- a. votare la proposta dura e pura iniziale
- b. votare la controproposta mediata ed annacquata dei parlamentari
- c. votare no

Meglio di così? C'è la proposta iniziale, c'è quella dei rappresentanti e sono i cittadini alla fine a fare la scelta finale

Avevo capito bene la tua perplessità?
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Messaggio Da casser Lun Ago 15, 2011 4:18 pm


Forse hai interpretato male.
Io la vedo così:
1. un comitato di x persone (potenzialmente illimitato) crea il testo di una iniziativa di legge. 11 di loro sono i presentatori ufficiali che devono presentare, decidere, firmare. 11 perchè numero disparo in caso di votazioni controverse c'è un risultato. Potrebbero essere 1111 o 11111, ma come paragone reale, per le iniziative europee che entreranno in vigore in tutta europa dal 2012 sono previste solo 7 persone di 7 paesi. Potremmo tenere anche noi quel numero 7 nella proposta di legge.

2. vengono raccolte le 50.000 firme o più che saranno previste

3. il parlamento riceve la proposta e la discute. La accetta a metà e l'altra metà la stravolge. Chi decide se il cambiamento va bene? Sono gli 11 presentatori ufficiali. Sarebbe più democratico chiedere ai 50.000 firmatari di farlo, ma come si può concretamente? Di questi abbiamo la firma e l'indirizzo, ma come rintracciarli e chiedergli formalmente cosa decidono? Sarebbe una complicazione enorme per il comitato dei cittadini, e molto grande anche per la struttura statale. Per cui decidono gli 11.
Certo. 11 o 7 vanno bene comunque; ma non è il numero.
Se mi dici che poi la proposta viene sottoposta a referendum con il meccanismo descritto più avanti, perché deve esserci un'accettazione formale da parte del comitato delle modifiche proposte dal parlamento?
Il comitato ha incarico di rappresentanza non di decisione.

5. il giorno del voto tutti i cittadini che lo desiderano possono:
- a. votare la proposta dura e pura iniziale
- b. votare la controproposta mediata ed annacquata dei parlamentari
- c. votare no

Meglio di così? C'è la proposta iniziale, c'è quella dei rappresentanti e sono i cittadini alla fine a fare la scelta finale
D'accordo.

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Messaggio Da paolo michelotto Mar Set 06, 2011 8:29 pm

riporto qui l' intervento di Eugenio che l'aveva postato erroneamente qui
https://quorum.forumattivo.it/t101-incontro-5-settembre-2011-ore-11-a-bolzano-per-scrivere-la-bozza-della-legge#279

Art. 73 c – 24 mesi sono troppi, il nostri parlamentari hanno ampiamente dimostrato di fare e disfare i contesti che maturano bisogni ed esigenze popolari a seconda dei loro interessi. 12 mesi di tempo per la discussione in parlamento mi sembra un tempo più congruo.
Art. 73 f – Nel caso che in futuro vengano aboliti i finanziamenti pubblici ai media nessuno più pubblica le informazioni relative alle consultazioni popolari?

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Messaggio Da paolo michelotto Mar Set 06, 2011 8:37 pm

24 mesi sono come in Svizzera e per gli Svizzeri non sono troppi. Nel senso che possono essere in discussione anche decine di iniziative popolari contemporaneamente.

Ma il parlamento svizzero si ritrova per un tempo limitato dell'anno, mentre quello italiano è a tempo pieno.

Quindi la proposta di Eugenio art. 73 c ha senso.

l'art 73 f dice finanziamenti diretti o indiretti, per cui anche la tariffa postale agevolata viene considerata, anche quando i giornali non ricevessero più nulla.

Però qui in prospettiva futura, bisognerebbe pensare al giorno in cui non ci fosse più il finanziamento ai media.

Eugenio fa una proposta
:-)
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art. 73 - Iniziativa Popolare Empty Proposta di riformulazione prima parte dell'art. 73

Messaggio Da Enrico Pistelli Mer Set 14, 2011 9:29 am

A partire dall'ultima versione, Bozza fase V, prima parte art. 73

Art. 73. Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta di legge di iniziativa popolare a voto parlamentare o mediante la proposta di legge di iniziativa popolare a voto popolare. Le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare, sono mozioni di iniziativa popolare e sono approvate o rifiutate dal parlamento. Le leggi di iniziativa popolare a voto popolare danno luogo ad un voto deliberativo popolare.

I promotori di una legge di iniziativa popolare devono costituire un comitato di iniziativa composto da almeno 11 persone aventi diritto di voto. Il comitato deve aprire un conto bancario, e dichiarare all'atto della propria costituzione i dati bancari del conto. I pagamenti per le attivita della inziativa potranno essere realizzati solo attraverso tale conto i cui movimenti dovranno essere resi pubblici. Il non rispetto di queste condizioni di trasparenza rende nulla l'iniziativa.

Una proposta di legge di iniziativa popolare deve essere formulata secondo il principio dell’unità della materia. Il testo deve essere consegnato alla cancelleria della Camera dei deputati.

Il numero di firme necessario per una legge di iniziativa popolare a voto parlamentare e' dello 0.1 % del numero degli elettori ed il tempo per la raccolta e' di 6 mesi.

Una legge di iniziativa popolare a voto parlamentare a seguito della raccolta delle firme valide nei tempi prescritti, segue l’iter legislativo previsto dall’articolo 72.

La mia proposta, con le modifiche evidenziate in rosso:

Art. 73. Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta di legge di iniziativa popolare a voto parlamentare o mediante la proposta di legge di iniziativa popolare a voto popolare. Le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare sono mozioni di iniziativa popolare e sono discusse, approvate o rifiutate dal parlamento. Le leggi di iniziativa popolare a voto popolare danno luogo ad un voto deliberativo popolare.

I promotori di una legge di iniziativa popolare devono costituirsi in comitato di iniziativa popolare composto da almeno 11 persone aventi diritto di voto. Il comitato deve aprire un conto bancario, e dichiarare all'atto della propria costituzione i dati bancari del conto. I pagamenti per le attività dell'iniziativa di legge popolare dovranno transitare esclusivamente attraverso tale conto, i cui movimenti dovranno essere resi pubblici. Il non rispetto di queste condizioni di trasparenza rende nulla l'iniziativa di legge.

Una proposta di legge di iniziativa popolare deve essere formulata secondo il principio dell’unità della forma e della materia. Il testo deve essere consegnato alla cancelleria della Camera dei deputati.

Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una legge di iniziativa popolare a voto parlamentare deve essere almeno pari allo 0,1% del numero degli elettori a livello nazionale ed il tempo per la raccolta e' di 6 mesi.
Una legge di iniziativa popolare a voto parlamentare, in seguito alla raccolta delle firme valide nei tempi prescritti, segue l’iter legislativo previsto dall’articolo 72.

Enrico Pistelli

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art. 73 - Iniziativa Popolare Empty Proposta di riformulazione seconda parte dell'art. 73 di Enrico Pistelli

Messaggio Da paolo michelotto Lun Set 19, 2011 5:33 pm

Seconda parte art. 73

Versione Bozza V

Il parlamento deve prendere in esame la proposta di legge di iniziativa popolare ed esprimersi approvandola o rifiutandola, entro 24 mesi.
Entrambe le camere hanno il diritto di proporre al comitato di iniziativa emendamenti che possono essere accettati o rifiutati dal comitato di iniziativa.

Qualora il voto parlamentare non avvenga entro i 24 mesi dalla presentazione della legge, la legge passera' al voto popolare previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale.

Il numero di firme necessario per una legge di inizativa popolare a voto popolare e' dell' 1 % del numero degli elettori ed il tempo di raccolta e' di 18 mesi.
Qualora siano state raccolte 1/3 delle firme valide il comitato di iniziativa può domandare un esame di ammissibilita' della legge alla corte costituzionale.

Al termine della raccolta delle firme valide e qualora la raccolta abbia rispettato i tempi prescritti, previo controllo di ammissibilita' della corte costituzionale, il parlamento puo' elaborare una controproposta e presentarla al comitato di iniziativa.

Se il comitato di iniziativa accetta la controproposta questa e' approvata come legge e viene promulgata, seguendo le procedure relative.

Mia riformulazione

Il parlamento deve prendere in esame la proposta di legge di iniziativa popolare ed esprimersi approvandola o rifiutandola, trascorsi al massimo 12 mesi dalla data della presentazione. Entrambe le camere hanno il diritto di proporre al comitato di iniziativa popolare emendamenti che possono essere accettati o rifiutati dal comitato stesso.

Qualora il parlamento non si esprima entro i 12 mesi dalla presentazione della legge, la legge sarà sottoposta all'approvazione attraverso il voto popolare, previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale.
Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una legge di iniziativa popolare a voto popolare deve essere almeno pari all'1% del numero degli elettori; le firme devono essere raccolte tutte nei 18 mesi successivi alla data di presentazione dell'iniziativa di legge popolare.Qualora sia stato raccolto almeno un terzo delle firme necessarie il comitato può domandare un esame di ammissibilità della legge alla corte costituzionale.

Una volta convalidata la raccolta delle firme necessarie al sostegno dell'iniziativa di legge popolare, previo controllo di ammissibilità della corte costituzionale, il parlamento può elaborare una controproposta e presentarla al comitato di iniziativa popolare.

Se il comitato di iniziativa popolare accetta la controproposta questa è approvata come legge e viene promulgata, seguendo le procedure relative.
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art. 73 - Iniziativa Popolare Empty Proposta di riformulazione terza parte dell'art. 73 di Enrico Pistelli

Messaggio Da paolo michelotto Lun Set 19, 2011 5:33 pm

Versione Bozza V

Se il comitato di inizativa non accetta la controproposta parlamentare, entrambe la proposta e la controproposta sono sottoposte al voto popolare.
Se esiste una controproposta parlamentare, gli elettori potranno votare a favore della iniziativa popolare o a favore della controproposta parlamentare, oppure contro entrambe (due no) e quindi per la conservazione dello stato legislativo esistente, come anche per entrambe (due si), in questo caso verra' approvata la proposta o la controproposta a seconda di quella che avra' raccolto il maggior numero di voti.
Se non esiste una contro proposta gli elettori saranno chiamati a votare a favore o contro la iniziativa popolare.

Mia riformulazione, con due miglioramenti nella forma e una correzione essenziale riguardante il fatto che la proclamazione della proposta vincente avviene attraverso il conteggio dei voti a favore e non dipende da come ha votato il singolo elettore.

Se il comitato di iniziativa non accetta la controproposta parlamentare, la proposta popolare e la controproposta parlamentare sono sottoposte al voto popolare.
Se esiste una controproposta parlamentare, gli elettori potranno votare a favore della iniziativa popolare o a favore della controproposta parlamentare, oppure contro entrambe (due no) e quindi per la conservazione dello stato legislativo esistente, come anche per entrambe (due si). In ogni caso verrà approvata l'opzione (proposta, controproposta, conservazione esistente) che avrà raccolto il maggior numero di voti. In mancanza di una controproposta parlamentare gli elettori saranno chiamati a votare a favore o contro l'iniziativa popolare.

Esempio adatto per capire come funziona il sistema (se ho ben compreso):
proposta popolare 1000 si, 1200 no
controproposta parlamentare 1000 si, 1200 no
RIMANE LA LEGISLAZIONE CORRENTE

Mi vengono in mente due casi particolarissimi ...
1° CASO ECCEZIONALE:
proposta popolare 1000 si, 1000 no
controproposta parlamentare 1000 si, 1000 no
Direi che in caso di pareggio prevalgono i no e
RIMANE LA LEGISLAZIONE CORRENTE

2° CASO ECCEZIONALE:
proposta popolare 1200 si, 1000 no
controproposta parlamentare 1000 si, 1200 no
Direi che in questo caso prevale il si alla proposta popolare, perché i 1200 no sono relativi alla controproposta parlamentare

Secondo voi bisogna forse esplicitare questi due casi nell'articolo di legge?
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art. 73 - Iniziativa Popolare Empty Re: art. 73 - Iniziativa Popolare

Messaggio Da paolo michelotto Lun Set 19, 2011 6:16 pm

buone le tue correzioni Enrico, secondo me i casi eccezionali (che praticamente non potranno mai presentarsi avendo 48 milioni di elettori) dovrebbero poi essere trattati dalla legge ordinaria attuativa.

Invece rileggendo la cost. attuale forse è meglio lasciare l'art. 73 attuale come sta, altrimenti l'art.72 che a noi non interessa modificare, e che descrive il modo con cui il parlamento crea le leggi, rimane monco.

E chiamerei la nostra proposta art. 73 bis. a cui basta togliere la frase finale: "Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso." che c'è già nell'art. 73 attuale.

Quindi riassumendo, l'art. 73 bis (leo - enrico) diventa:

Art. 73 bis. Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta di legge di iniziativa popolare a voto parlamentare o mediante la proposta di legge di iniziativa popolare a voto popolare. Le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare sono mozioni di iniziativa popolare e sono discusse, approvate o rifiutate dal parlamento. Le leggi di iniziativa popolare a voto popolare danno luogo ad un voto deliberativo popolare.

I promotori di una legge di iniziativa popolare devono costituirsi in comitato di iniziativa popolare composto da almeno 11 persone aventi diritto di voto. Il comitato deve aprire un conto bancario, e dichiarare all'atto della propria costituzione i dati bancari del conto. I pagamenti per le attività dell'iniziativa di legge popolare dovranno transitare esclusivamente attraverso tale conto, i cui movimenti dovranno essere resi pubblici. Il non rispetto di queste condizioni di trasparenza rende nulla l'iniziativa di legge.

Una proposta di legge di iniziativa popolare deve essere formulata secondo il principio dell’unità della forma e della materia. Il testo deve essere consegnato alla cancelleria della Camera dei deputati.

Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una legge di iniziativa popolare a voto parlamentare deve essere almeno pari allo 0,1% del numero degli elettori a livello nazionale ed il tempo per la raccolta e' di 6 mesi.
Una legge di iniziativa popolare a voto parlamentare, in seguito alla raccolta delle firme valide nei tempi prescritti, segue l’iter legislativo previsto dall’articolo 72.

Il parlamento deve prendere in esame la proposta di legge di iniziativa popolare ed esprimersi approvandola o rifiutandola, trascorsi al massimo 12 mesi dalla data della presentazione. Entrambe le camere hanno il diritto di proporre al comitato di iniziativa popolare emendamenti che possono essere accettati o rifiutati dal comitato stesso.

Qualora il parlamento non si esprima entro i 12 mesi dalla presentazione della legge, la legge sarà sottoposta all'approvazione attraverso il voto popolare, previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale.
Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una legge di iniziativa popolare a voto popolare deve essere almeno pari all'1% del numero degli elettori; le firme devono essere raccolte tutte nei 18 mesi successivi alla data di presentazione dell'iniziativa di legge popolare.Qualora sia stato raccolto almeno un terzo delle firme necessarie il comitato può domandare un esame di ammissibilità della legge alla corte costituzionale.

Una volta convalidata la raccolta delle firme necessarie al sostegno dell'iniziativa di legge popolare, previo controllo di ammissibilità della corte costituzionale, il parlamento può elaborare una controproposta e presentarla al comitato di iniziativa popolare.

Se il comitato di iniziativa popolare accetta la controproposta questa è approvata come legge e viene promulgata, seguendo le procedure relative.

Se il comitato di iniziativa non accetta la controproposta parlamentare, la proposta popolare e la controproposta parlamentare sono sottoposte al voto popolare.
Se esiste una controproposta parlamentare, gli elettori potranno votare a favore della iniziativa popolare o a favore della controproposta parlamentare, oppure contro entrambe (due no) e quindi per la conservazione dello stato legislativo esistente, come anche per entrambe (due si). In ogni caso verrà approvata l'opzione (proposta, controproposta, conservazione esistente) che avrà raccolto il maggior numero di voti. In mancanza di una controproposta parlamentare gli elettori saranno chiamati a votare a favore o contro l'iniziativa popolare.

Ciascun tema referendario o legato ad iniziative popolari e' illustrato sinteticamente in un documento pubblico e gratuito che deve essere reso disponibile almeno tre settimane prima della data delle elezioni.

Il libretto informativo delle votazioni, per ogni oggetto di votazione contiene i seguenti capitoli:

1° - "Il problema in breve". Questo capitolo descrive il problema, la sua storia, i fatti, come e' gestito altrove - Stile del testo: oggettivo e imparziale. La redazione del capitolo e' compito dalla corte costituzionale. Lunghezza del capitolo: 2 pagine formato A5.

Per ogni proposta o controproposta:

2° - "Argomenti a favore". La redazione del capitolo e' compito del comitato di iniziativa (nel caso della proposta) o del parlamento (nel caso della controproposta). Lunghezza del testo: 2 pagine formato A5.

3° - "Argomenti contro". La redazione del testo e' compito di un comitato contro l'iniziativa (nel caso della poposta) o dal comitato di iniziativa (nel caso della controproposta) . Lunghezza del capitolo: 2 pagine formato A5.

In caso di iniziativa popolare esiste un quarto capitolo:

4° - "Finanziamento" - Questo capitolo contiene una sintesi del finanziamento della iniziativa, con dati raccolti nei movimenti del conto bancario del comitato di iniziativa. Deve riportare almeno:
- la somma totale spesa per l'iniziativa.
- il totale dei finanziametni ricevuti.
- una sintesi dei tipi di spesa.
- l'elenco dei primi 20 piu' importanti finanziatori e le realtive somme versate.

La redazione del testo e' compito della Guardia di Finanza . Lunghezza del testo: 1 pagina formato A5.

Il libretto informativo delle votazioni deve essere disponibile gratuitamente in tutte le edicole di giornali e deve essere scaricabile dalla rete internet dal sito del ministero degli interni, della camera e del senato.
Ogni quotidiano che riceva sovvenzioni pubbliche dirette o indirette, deve pubblicarlo per intero in pagine dedicate, in un unica publicazione o in puntate successive ma per intero entro la settimana precedente alla data delle votazioni.
Ogni canale televisivo pubblico o privato ma beneficiario di concessioni statali di radio frequenze dovra' annunciare l'esistenza del libretto informativo delle votazioni almeno in occasione dei notiziari dal momento della pubblicazione del libretto fino al giorno delle votazioni. In questi annunci dovranno essere elencati tutti i temi dei referendum e delle iniziative. Inoltre alla fine dei notiziari o in trasmissioni specifiche nelle ore di massimo ascolto dovra essere data lettura dei capitoli del libretto informativo senza privilegiare alcuni temi o alcuni capitoli, ma assegnando ad ognuno il medesimo spazio.

La data del voto popolare per tutte le leggi di iniziativa popolare come per i referendum abrogativi o i referendum ratificativi, e per tutte le altre occasioni di consultazione popolare che non abbiano carattere imprevisto, cade in un unico e prefissato giorno dell'anno.

paolo michelotto
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